Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE COPPOLA DANILO (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA RAVENNA-SAN MARINO DEL 14/9/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE COPPOLA DANILO (C.U. N.26/C
DEL 16/9/2003 GARA RAVENNA-SAN MARINO DEL 14/9/2003).
Il Giudice Sportivo squalificava per due gare il calciatore Danilo
Coppola perché, nel corso della gara Ravenna - San Marino del 14 Settembre
2003, compiva un "atto di violenza verso un avversario in azione di gioco; alla
reazione dell'avversario colpiva quest'ultimo con una spinta".
La delibera è stata impugnata dalla società di appartenenza del
calciatore, e cioè dal San Marino Calcio S.r.l., che chiede la riduzione della
sanzione per i motivi di cui in appresso.
All'odierna riunione nessuno è comparso per la reclamante.
Nel rapporto l'Arbitro così riporta i motivi dell'espulsione dell'atleta: «al
28' del 1° tempo il calciatore Coppola Danilo (San Marino) interveniva con un
calcio da tergo su un avversario disinteressandosi del pallone a distanza di
gioco. Sempre al 28' del 1° tempo il calciatore Moscelli Fabio (Ravenna) dopo
aver subito il fallo da tergo reagiva colpendo con una manata all'altezza del
collo il calciatore Coppola Danilo n. 10 società San Marino che a sua volta
reagiva con una spinta al Moscelli».
Secondo la società reclamante, «la dinamica dell'accaduto è stata
completamente travisata dall'Arbitro della gara (forse per il troppo tempo
intercorso dall'accaduto alla verbalizzazione), in quanto il Coppola interveniva
da tergo sottraendo il pallone all'avversario e l'Arbitro non interveniva per il
fallo, ma perché nel frattempo il calciatore avversario rincorreva il Coppola e
lo colpiva, in reazione, con una manata da tergo». Sempre secondo la
ricostruzione difensiva, «il Coppola non spingeva affatto, ma muoveva una
mano, che nemmeno sfiorava l'avversario, come per dire "ma che cosa fai”».
Premesso che, ai sensi dell’art. 31 lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, non
può essere presa in visione la cassetta prodotta dalla società, ritiene la
Commissione che la delibera reclamata debba essere confermata, perché la
squalifica irrogata sanziona adeguatamente quanto accaduto in campo. Infatti,
chiaro è il referto dell'Arbitro, che fa riferimento ad un primo calcio sferrato dal
calciatore del San Marino, alla reazione dell'altro atleta e ad una replica del
Coppola.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società San Marino Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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