Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE MORGIA MASSIMO FINO A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2003 (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA RAVENNA-SAN MARINO DEL 14/9/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE MORGIA MASSIMO FINO A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2003 (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA RAVENNA-SAN MARINO DEL 14/9/2003). Nel corso della gara Ravenna - San Marino del 14 Settembre 2003, al termine del 1° tempo l'Arbitro allontanava il sig. Massimo Morgia, allenatore del San Marino, «in quanto nel sottopassaggio urlava frasi ingiuriose nei confronti di un giocatore della società Ravenna, arrivando alla fine a spintonarlo alle spalle». Sulla base di tale referto il Giudice Sportivo squalificava l'allenatore sino a tutto il 7 Ottobre 2003. La delibera è stata impugnata dalla società di appartenenza dell’allenatore, e cioè dalla società San Marino Calcio S.r.l., che chiede una congrua riduzione della sanzione perché il suo tesserato aveva avuto un alterco con un calciatore della squadra avversaria che in precedenza lo aveva provocato ed offeso; e perché la spinta venne solo "accennata", mentre ancora una volta l'altro soggetto coinvolto teneva un atteggiamento irriguardoso e provocatorio; e tutto ciò dopo che alcune decisioni arbitrali avevano acceso gli animi e provocato nervosismo. All'odierna riunione nessuno è comparso per la reclamante. Ritiene la Commissione che non vi siano motivi validi per discostarsi dalla ricostruzione dei fatti come operata da chi era presente alla scena e che la squalifica irrogata sia sanzione adeguata alla gravità della condotta posta in essere dal tecnico. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società San Marino Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it