Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE CEI DAVIDE FINO A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2003 (C.U. N.34/C DEL 23/9/2003 GARA VITTORIA-BRINDISI DEL 21/9/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE CEI DAVIDE FINO A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2003 (C.U. N.34/C DEL 23/9/2003 GARA VITTORIA-BRINDISI DEL 21/9/2003). Avverso la delibera del Giudice Sportivo in epigrafe riportata presentava reclamo la società Brindisi Calcio S.r.l. insistendo che l’allenatore Cei Davide “non intendeva sicuramente offendere alcuno” e richiedeva una riduzione della squalifica. Dalla lettura degli atti di gara risulta inequivocabilmente che l’espressione pronunciata è offensiva e non si presta ad equivoci od altre interpretazioni. Ciò stante il reclamo non può essere accolto considerato che “la sanzione irrogata” è in linea con quelle in simili fatti specie comminate da questa Commissione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Brindisi Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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