Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE CEI DAVIDE FINO A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2003 (C.U. N.34/C DEL 23/9/2003 GARA VITTORIA-BRINDISI DEL 21/9/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
ALLENATORE CEI DAVIDE FINO A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2003 (C.U.
N.34/C DEL 23/9/2003 GARA VITTORIA-BRINDISI DEL 21/9/2003).
Avverso la delibera del Giudice Sportivo in epigrafe riportata
presentava reclamo la società Brindisi Calcio S.r.l. insistendo che l’allenatore
Cei Davide “non intendeva sicuramente offendere alcuno” e richiedeva una
riduzione della squalifica.
Dalla lettura degli atti di gara risulta inequivocabilmente che
l’espressione pronunciata è offensiva e non si presta ad equivoci od altre
interpretazioni.
Ciò stante il reclamo non può essere accolto considerato che “la
sanzione irrogata” è in linea con quelle in simili fatti specie comminate da
questa Commissione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Brindisi Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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