Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 51/C dell’8 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE MARCO MARCHETTI (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE (C.U. N.34/C DEL 23/9/2003 GARA FIDELIS ANDRIA-FROSINONE DEL 21/9/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 51/C dell’8 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO CALCIATORE MARCO MARCHETTI (FROSINONE CALCIO
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE (C.U. N.34/C DEL 23/9/2003
GARA FIDELIS ANDRIA-FROSINONE DEL 21/9/2003).
Con la delibera indicata in epigrafe. Il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per tre gare al calciatore Marco Marchetti della società Frosinone
Calcio S.r.l. “per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara e minaccia
conseguente nei confronti di un assistente arbitrale (r.A.A.)”.
Onde ottenere la riduzione della squalifica a sole due gare, ha proposto
reclamo il calciatore, deducendo che sarebbe amareggiato per non essere
riuscito a trattenere verso la terna arbitrale “quel colorito lessico verbale
formulato a mò di esclamazione” ed escludendo poi ogni intento minaccioso
nei confronti dell’assistente arbitrale.
Ritiene la Commissione che il reclamo possa trovare accoglimento.
Dal referto di gara risulta che il Marchetti al 35° del secondo tempo,
rivolgendosi all’assistente arbitrale ha detto testualmente “siete proprio tre figli
di puttana e adesso prova a mandarmi fuori se hai il coraggio”.
La considerazione che il linguaggio colorito sia purtroppo ricorrente sui
campi di calcio non vale ad escludere la fondatezza dell’addebito, dato il
significato univocamente offensivo delle parole indirizzate alla terna per il
tramite dell’assistente arbitrale. E’ invece da escludere l’altro addebito di
comportamento minaccioso, in quanto la frase “prova a mandarmi fuori se hai
il coraggio”, nella sua incompiutezza e cioè nell’assenza di un male
minacciato, pare meglio sussumibile nel contesto ingiurioso quale ulteriore
manifestazione di insolenza all’indirizzo dell’ufficiale di gara.
In tale modo interpretato l’episodio antiregolamentare di che trattasi, si
può accedere alla richiesta di riduzione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo riducendo a due gare effettive la squalifica inflitta al
calciatore Marco Marchetti (Frosinone Calcio S.r.l.).
La tassa non va addebitata.
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