Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 59/C del 15 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MENOLASCINA MICHELE (C.U. N.50/C DEL 7/10/2003 GARA BENEVENTO – VIS PESARO DEL 5/10/2003)
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 59/C del 15 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MENOLASCINA MICHELE (C.U.
N.50/C DEL 7/10/2003 GARA BENEVENTO – VIS PESARO DEL 5/10/2003)
La società F.C. Sporting Benevento S.r.l. ha presentato reclamo
avverso la squalifica per due gare comminata al calciatore Michele
Menolascina “per comportamento offensivo verso l’Arbitro” al 49° del secondo
tempo della gara Benevento-Vis Pesaro del 5 Ottobre 2003.
Nel suo rapporto l’Arbitro riferisce di aver espulso il calciatore “perché
avvicinandosi a me diceva: ma vaff…. Arbitro, ce l’hai fatta a fargli pareggiare,
sei un corrotto”.
La società reclamante chiede la revoca o almeno la riduzione della
squalifica perchè il calciatore “ha giurato sui propri figli di non aver
pronunciato l’espressione a lui addebitata, anche se ha pronunciato epiteto
non cordiale nei confronti di un compagno di squadra reo di un grave errore
difensivo in occasione della rete subita dalla squadra all’ultimo secondo di
gioco”.
All’odierna riunione nell’interesse della reclamante è comparso il dott.
Giuseppe Balzano, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Premesso che è stato richiesto il supplemento di rapporto all’Arbitro,
ritiene la Commissione che non sia provato l’errore di persona addotto dalla
reclamante, posto che preciso al riguardo è confermato il referto arbitrale, che
riporta espressioni che hanno un senso solo se dirette nei confronti del
direttore di gara.
La sanzione deliberata dal Giudice Sportivo è proporzionata ai fatti,
perché gravemente lesiva dell’onore e del prestigio dell’Arbitro.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società F.C. Sporting Benevento S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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