Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 59/C del 15 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE VITALI DANILO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.42/C DEL 30/9/2003 GARA FROSINONE-GELA DEL 28/9/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 59/C del 15 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO CALCIATORE VITALI DANILO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.42/C DEL 30/9/2003 GARA FROSINONE-GELA DEL 28/9/2003). Interponendo rituale reclamo avvero la decisione con cui il Giudice Sportivo gli ha irrogato la squalifica per due gare effettive per avere, nel corso della gara disputatasi il 28 Settembre 2003 fra le società Frosinone Calcio e Gela, commesso “atto di violenza verso un avversario a gioco fermo “, il calciatore Vitali Danilo assume dover essere a suo avviso tale sanzione eccessiva in raffronto alla realtà dell’accaduto e chiede, per i motivi esposti nell’atto di impugnazione, ulteriormente illustrati in successiva memoria, che l’entità della stessa venga ridotta ad una sola giornata di gara. In particolare, l’interessato sostiene che il gesto di cui gli viene fatto debito e del quale ha reso una dettagliata rappresentazione, “pur non regolamentare, debba essere collocata in una condotta più irregolare che violenta per effetto della mancanza di dolo e della assoluta mancanza di qual si voglia danno fisico”. La Commissione Disciplinare letti il reclamo ed il supplemento allo stesso, interpellato il direttore di gara per ulteriori delucidazioni sull’episodio incriminato, esaminati gli atti ritiene di non potere accogliere il gravame. A tale convincimento la Commissione e’ approdata atteso che il titolo di incolpazione contestato dal Giudice Sportivo ha trovato totale conferma nella inequivoca versione dei fatti resa dall’Arbitro attraverso il referto di gara ed integralmente da questi confermata nel relativo supplemento, ne riscontrandosi sperequazione o vizio logico di sorta fra la gravità del fatto contestato e l’entità della sanzione irrogata. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Vitali Danilo della società Frosinone Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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