F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA JUVETERRENOVA GELA AVVERSO LA SANZIONE DELLA DIFFIDA DISPOSTA, UNITAMENTE ALL’AMMENDA DI L. 1.500.000, IN RELAZIONE ALLA GARA JUVETERRANOVA GELA/FROSINONE DEL 22.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 80/C del 15.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA JUVETERRENOVA GELA AVVERSO LA SANZIONE DELLA DIFFIDA DISPOSTA, UNITAMENTE ALL'AMMENDA DI L. 1.500.000, IN RELAZIONE ALLA GARA JUVETERRANOVA GELA/FROSINONE DEL 22.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 80/C del 15.1.1997) II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 71/C del 24.12.1996, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Juveterranova Gela/Frosinone del 22.12.1996, squalificava per due gare i calciatori Danilo Ruffini della Juveterranova Gela e Carlo Cotroneo del Frosinone ed infliggeva alla società siciliana I'ammenda di L. 3.000.000 con lettera di diffida. La Commissione Disciplinare presso la Lega medesima, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 80/C del 15 gennaio 1997, respingeva il reclamo della Juveterranova Gela per la squalifica del calciatore Danilo Ruffini e riduceva I'ammenda a L. 1.500.000 con lettera di diffida. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. la società Juveterranova Gela, la quale sostiene che la lettera di diffida appare sproporzionata rispetto all'entità degli episodi verificatisi e che la Commissione Disciplinare una volta ridotta I' ammenda avrebbe dovuto per coerenza cancellare la lettera di diffida. L'appello della società non merita accoglimento. Invero, la decisione impugnata si sottrae a qualsiasi censura di illogicità avendo operato nell'ambito della sanzione (ammenda con diffida) una semplice riduzione della portata economica della stessa. D'altro canto il tipo di sanzione, che nell'ordine progressivo precede, come ricorda la società appellante, la sanzione più grave, quella della squalifica, non può ritenersi sproporzionata, alla luce di un consolidato orientamento di questa Commissione, alla gravità degli episodi verificatisi. Per questi motivi fa C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dalla Juveterranova Gela di Gela (Caltanissetta) ed ordina I' incameramento della relativa tassa.
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