F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL FC. MODENA AWERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 3 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 94/C del 4.2.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL FC. MODENA AWERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART 3 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 94/C del 4.2.1997) II Modena F.C. ha proposto appello avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha inflitto la penalizzazione di sei punti in classifica, da scontare nel Campionato in corso, per la violazione dall'art. 3 comma 2 C.G.S.. A seguito di segnalazione dei Presidente della Lega Professionisti Serie C e dei conseguenti accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, si era fatto carico al Modena di avere prodotto alla Lega, ai fini dell' iscrizione al Campionato di Serie C1 ,1996/97, una polizza fidejussoria di 400 milioni materialmente falsa e con autentica di firma del pari falsa. Con articolata motivazione l' Organo di primo grado ha ritenuto fondato l' addebito ed adeguata la penalizzazione nella misura di cui si è detto. Nei motivi a sostegno dell' impugnazione si contesta in primo luogo la ricorrenza, nella fattispecie in esame, della norma posta a fondamento della sanzione. Secondo I' appellante questa prevede la falsificazione di documenti contabili (o amministrativi) "propri" della società , e tale nan potrebbe considerarsi la fidejussione, che non è documento contabile e non attiene direttamente alla struttura societaria;inoltre, la falsificazione dovrebbe essere finalizzata ad un'ammissione al Campionato già non altrimenti possibile, mentre il Modena ne avrebbe avuto comunque diritto per il rilevante credito vantato verso la Lega. Queste argomentazioni non sono fondate, come è stato già rilevato dalla Commissione Disciplinare e il cui giudizio si condivide. Nella dizione "propri" vanno compresi anche quei documenti, quali la fidejussione, che la società si fa rilasciare, a richiesta, da terzi e utilizza nel proprio interesse. Quanto al preteso diritto all' iscrizione è appena il caso di ribadire che la presentazione della fidejussione bancaria era esplicitamente prevista, quale condizione per I' ammissione al Campionato di Serie C1, dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 101/A pubblicato il 5 giugno 1996; che poi la fidejussione non debba qualificarsi "documento contabile" ai sensi della norma più volte citata, è argomento che puó prendere lo spunto da un tecnicismo di stampo ragionieristico, ma urta contro la "ratio" della disposizione, la quale mira a reprimere ogni tentativo di conseguire I' iscrizione ad un Campionato con I' appoggio di documentazione non veritiera. Tale era, senza ombra di dubbio, la fidejussione trasmessa al Consiglio Federale dal Modena F.C. e appare vano il tentativo compiuto dall'appellante di richiamarsi ad una supposta "buona fede" di chi, all'epoca, rappresentava la società, posto che le modalità di rapida acquisizione del documento (il cui rilascio non era avvenuto da parte delle banche locali) e la sua stessa provenienza territoriale sono elementi che stanno a denotare il contrario. La fattispecie integra, pertanto, la violazione della norma che ha formato oggetto di contestazione, il che rende inammissibili tanto le richieste di mutamento della rubrica, sollecitate dall' appellante ih via subordinata, che quelle di carattere istruttorio, le quali appaiono superflue stante I' univocità il del materiale probatorio raccolto. Merita invece considerazione il motivo con il quale si sollecita una riduzione della penalizzazione. A tanto il Collegio ritiene di poter accedere per ragioni di equità sostanziale, nella considerazione che l' irregolare comportamento era stato posto in essere da chi all' epoca, e per breve periodo, aveva gestito la società, mentre la dirigenza successiva aveva prontamente eliminato le conseguenze dell' illecito perpetrato; d'altronde, la stessa Pro cura Federale aveva sollecitato una sanzione inferiore a quella poi inflitta dalla Commissione Disciplinare, di tal che appare equo contenere la penalizzazione nella misura di 4 punti, da scontare netta classifica del Campionato in corso. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell' appello come innanzi proposto dal F.C. Modena di Modena, riduce a n. 4 punti la sanzione della penalizzazione in classifica già inflitta dai primi giudici alla società reclamante. Dispone la restituzione della tassa versala .
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