F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. FIDELIS ANDRIA AWERSO DECISIONI MERITO GARA FIDELIS ANDRIA/NOCERINA DEL 19.1.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 103/C del 18.2.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. FIDELIS ANDRIA AWERSO DECISIONI MERITO GARA FIDELIS ANDRIA/NOCERINA DEL 19.1.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 103/C del 18.2.1997) All'esito della gara Fidelis Andria-Nocerina, disputata il 19.1.1997 nell'ambito del Campionato di Serie C/1, Girone B, e terminata col punteggio di 1 a 0, I'U.S. Nocerina proponeva rituale reclamo avverso la regolarità della gara medesima. II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, preso atto dei reclamo, letti gli atti ufficiali, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 89/C del 29 gennaio 1997, infliggeva alla società Fidelis Andria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 in favore della società Nocerina; squalificava per quattro giornate effettive, con decorrenza immediata il campo di giunco della società Fidelis Andria; infliggeva alla società Nocerina I'ammenda di lire 1.000.000 per il comportamento dei propri tifosi in campo avverso. La società Fidelis Andria proponeva a sua volta reclamo avverso tale decisione, e la Commissione Disciplinare competente, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 103/C del 18 febbraio 1997, in parziale accoglimento dello stesso, riduceva la squalifica del campo a due gare, confermando nel resto la decisione del primo giudice. Appella dinanzi a questa Commissione Federale la società Fidelis Andria, invocando la esclusione della sanzione della punizione sportiva della perdita con la conseguente conferma del risultato conseguito in campo o, in via subordinata, attesa la non gravit8 dei fatti accaduti, I'applicazione di una nelle sanzioni di cui all'ari. 8 del Codice di Giustizia Sportiva lettere b), c), d), e) comma 1, oltre che la riduzione della sanzione della squalifica del campo. II gravame non ha fondamento. Ed invero è stato accertato che durante la fase di riscaldamento dei calciatori prima dell'incontro, tenuta sul terreno di gioco, aveva luogo un banale diverbio tra un tesserato della U.S. Nocerina ed un addetto della società locale; subito dopo, mentre gli atleti facevano rientro negli spogliatoi per le formalità di rito antecedenti la gara, un numeroso gruppo di persone - valutabile in almeno cinquanta - approfittando della mancata chiusura di un cancello di accesso al terreno, si dirigeva verso i calciatori ospiti, riuscendo a raggiungerne due all'ingresso del sottopassaggio e quindi ad aggredirli con pugni e calci in più parti del corpo; che solo I'intervento di ingenti forze di polizia e dei dirigenti delle due società poneva termine all'aggressione, che I'arbitro, avvertito di quanto stava accadendo, si recava nello spogliatoio della Nocerina e poteva constatare che il calciatore Criscuolo Vincenzo presentava una "evidente tumefazione all'occhio sinistro", mentre altro atleta ospite, Di Rocco Giovanni, recava le conseguenze di un "colpo alla fronte con numerose, ecchimosi sull'addome"; che il Criscuolo, portiere, dopo le opportune cure, poteva prendere parte all'incontro, mentre il Di Rocco, gia inserito come numero 3 in distinta, doveva essere trasportato in: ospedale e sostituito da un compagno; che durante la gara venivano lanciate sul terreno numerose bottiglie,monete, accendini che obbligavano alla sospensione del gioco per circa un minuto. Lamenta la società appellante che I'impugnata delibera, come quella che l'ha preceduta, sia basata su acquisizioni probatorie non utilizzabili nei giudizio sportivo. La censura non ria fondamento, dato che il reale svolgimento dei fatti, non potuti direttamente osservare dagli Ufficiali di gara è stato ricostruito anche sulla base di quanto riferito dall'Organo di indagine federale, presente sul posto con un suo rappresentante, con un relativo documento, configurabile come atto ufficiale da valutare nel procedimento disciplinare (art. 25 C.G.S.); ad esso ha offerto puntuale riscontro la diretta constatazione dell'arbitro operata negli spogliatoi. Si duole altresì la società Fidelis Andria della intervenuta irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara. Anche questa critica non ha pregio, avendo i primi, giudici, sul presupposto che nella specie ebbero a verificarsi comportamenti ed episodi imputabili alla odierna appellante, che, creando una condizione generale di insicurezza e di turbamento collettivo, impedirono un sereno ed ordinato svolgimento di gioco. Chiede infine I'appellante un ulteriore riduzione del numero delle giornate di squalifica. Anche tale richiesta non può essere accolta non potendosi vanificare la già atte nuata sanzione. II rigetto dell'appello comporta I' incameramento dalla tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Fidelis Andria di Andria (Bari) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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