F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GIORNATA DI GARA E DELL’ AMMENDA DI L 2.000.000 INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA BENEVENTO/VITERBESE del 29.3.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Comunicato Ufficiale n. 137/C del 9.4.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GIORNATA DI GARA E DELL'
AMMENDA DI L 2.000.000 INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA
BENEVENTO/VITERBESE del 29.3.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la
Lega Professionisti Serie C - Comunicato Ufficiale n. 137/C del 9.4.1997)
II F.C. Sporting Benevento s.r.l. ha, proposto appello avverso0 la decisione della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata il 9 aprile 1997 (Comunicato Ufficiale
n.137/C), con la quale veniva respinto il reclamo contro la squalifica per una gara al campo di
giuoco ed ammenda di £. 2.000.000 relativamente alla gara Sporting Benevento/Viterbese del
29.3.1997.
Eccepisce preliminarmente la società ricorrente la mancanza assoluta di motivazioni della decisione
della Commissione Disciplinare in violazione dell' art 24 comma 2 in relazione all'art. 27 comma 5
ult. parte C.G.S..
In secondo luogo, il mancato utilizzo da parte del Giudice Sportivo del rapporto del Commissario
Speciale dell' A.I.A., in violazione dall'art. 18 C.G.S. in relazione all'art. 25 1° comma. II Giudice
Sportivo e la Commissione Disciplinare avrebbero inoltre omesso di prendere in esame circostanze
di fatto decisive, incorrendo nell'ulteriore vizio di contraddittorietà, illogicità ed erroneità della
motivazione.
Infine si lamenta l'eccessività della sanzione, ritenuta sproporzionata in relazione ai fatti accaduti
durante la gara Sporting Benevento/Viterbese.
Ritiene questa Commissione che nessuna delle eccezioni preliminari meriti accoglimento in quanto
nessun obbligo di acquisizione del rapporto dell' osservatore arbitrale gravava sui giudici dl primo e
secondo grado, stante la precisa e dettagliata refertazione effettuata dagli ufficiali dl gara.
Altrettanto infondata è la doglianza relativa alla carenza di motivazione; la delibera impugnata,
infatti (così come quella del Giudice Sportivo), contiene una descrizione dettagliata ed analitica dei
fatti, tale da far ritenere pienamente giustificato il giudizio di gravità espresso in detta delibera.
Per quel che riguarda le censure di merito rivolte alla impugnata decisione, esse appaiono non solo
destituite di fondamento, ma addirittura in aperto contrasto con l'obbiettiva sequenza dei fatti così
come accertata in atti ed in particolare dalle notevoli conseguenze fisiche patite dagli ufficiali di
gara.
D'altra parte non risponde a verità la circostanza, pure eccepita, della mancata. valutazione del
(attivo comportamento della società ricorrente, dato che si è al contrario dato atto dell'intervento dei
sanitari del Benevento e dei suoi dirigenti.
Giustamente quindi gli episodi di intolleranza, dei quali la società campana deve rispondere a titolo
di responsabilit8 oggettiva, sono stati giudicati gravi, sia per l'intensità che per la durata e congrue
quindi appaiono le sanzioni inflitte.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Sporting Benevento di
Benevento ed ordina di incamerarsi la relativa tassa.
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