F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. FORMIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MATERA SPORT/FORMIA DEL 23.4.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare pres- so la Lega Nazionale Professionisti Serie C · Com. Uff. n. 172/C dell’ 1.6.1995).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. FORMIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MATERA
SPORT/FORMIA DEL 23.4.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare pres-
so la Lega Nazionale Professionisti Serie C · Com. Uff. n. 172/C dell' 1.6.1995).
Con reclamo diretto al Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, la
S.S. Formia s.r.l. contestava la regolarità della gara Matera - Formia disputatasi li 23 aprile.
1995, deducendo che tale gara era stata disputata da una società - la Polisportiva Mate-
ra s.r.l. - che conduceva in affitto I' impresa calcio dalla fallita Matera Sport S.p.A. e che
non risultava affiliata alla F.I.G.C., né titolare del titolo sportivo, per poter disputare il
campionato di serie C/2..
Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 162 del 17 maggio 1995 il Giudice Sporti-
vo respingeva il reclamo.
Ricorreva la S.S. Formia s.r.l. alla Commissione Disciplinare presso detta Lega,
ponendo in evidenza come la questione proposta non concerneva I' affiliazione della
società Matera Sport S.p.A., ma la partecipazione alla gara in questione della squadra di
una società, la Polisportiva Matera s.r.l., che non risultava affiliata, non aveva ricevuto il
titolo sportivo proprio della società fallita e, comunque, non vantava il titolo sportivo per
disputare il Campionato di Serie C/2.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 172 dell' 1
giugno 1995, respingeva il surriportato reclamo.
Ricorre ora a questa C.A.F. la S.S. Formia s.r.l. che insiste nel sostenere che la gara
in questione è stata disputata da una società - Polisportiva Matera s.r.l. -, imprenditore e
gestore in affitto d'azienda non affiliata, né avente titolo a disputare il Campionato di Serie
C/2. Resiste la Curatela del fallimento della società Matera Sport che eccepisce I' inammissibilità del gravame della S.S. Formia s.r.l. e sotto il profilo della carenza di interesse e perché non notificato alla Polisportiva Matera s.r.l., indicata come controparte dalla stessa reclamante. Nel merito ne ha sostenuto I'infondatezza.
Devono innanzitutto disattendersi le eccezioni di inammissibilità nuovamente prospettate in questa sede dal Curafore del fallimento della società Matera Sport S.p.A..
Ed invero il ricorso appare sopportato da un idoneo interesse atteso che lo stesso, qualora si controverte sulla regolarità di una gara, mira a conseguire un risultato favorevole relativamente alla singola prestazione agonistica, senza che alla sua configurabilità sia necessario un ulteriore profilo di concreta utilità.
Né il gravame doveva essere notificato alla Polisportiva Matera s.r.l. trattandosi di soggetto formalmente estraneo all ordinamento sportivo, non avendo avuto alcun riconoscimento dai competenti organi federali e, quindi, non suscettibile di essere inciso dalla sanzione conseguente all'eventuale accoglimento del ricorso.
Nel merito, il ricorso dalia S.S. Formia, pur articolato in pregevoli argomentazioni logico-giuridiche, non può trovare accoglimento.
Invero, in punto di fatto, risulta che il Tribunale di Matera, nell'ambito déll'esercizio provvisorio, ha autorizzato la continuazione temporanea dell'attività di impresa da parte della Curatela del fallimento della società.
È noto, d'altro canto, come la legge fallimentare non preveda la concessione a terzi della gestione dell'esercizio provvisorio dell'impresa fallita, cori formule che non pèrmettono la esclusione di quest'ultima. '
Alla luce delle sueposte, premesse, è evidente che il contratto di affitto di azienda, autorizzato dal Tribunale di Matera con il provvedimento dell' 11 aprile 1995, altro bon era che un modulo organizzativo per assicurare la continuazione dell' esercizio di impresa della società fallita, mirato a portare a termine, in conformità alle disposizioni regolamentari ed all'autorizzato esercizio provvisorio, la stagione sportiva.
L'acquisizione della qualità di imprenditore da parte del cessionario non presuppone affatto; nella specie come sopra illustrata, la dismissione della stessa qualità da parte del cedente.
La corretta collocazione, poi, come sopra individuata dal contratto di affitto di azienda consente di ribadire la titolarità nella fallita Matera Sport S.p.A. del titolo legittimante la partecipazione per la stagione in corso al campionato, trattandosi dell' unico soggetto dal quale, nell'ambito dell' ordinamento sportivo, sono destinate a riverberarsi tutte le conseguenze comunque connesse a tale status.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dalla S.S. Formia di Formia (Latina) e dispone I' incameramento della tassa versata.
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