F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL PROCURATORE FEDERALE E DELLA SS, FORMIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE MEDESIMO A CARICO DEL MATERA SPORT SPA E DI TESSERATI VARI PER ILLECiTO AMMINlSTRATIVO, DI CUI AL COM UFF N 196/C DEL 28.6.1995 DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C(Matera Sport SpA proscioglimentoex art 3 n 2 C.G.S. ammenda L 5.OOO.OOO con diffida, ex art-3 n 1 CGS; Sig Scalera Giuseppe inibizione temporanea per anni 1 e mesi 6, ex art 5 n 1 C.G.S., Sig. De Bernardis Giuseppe non luogo a procedere Sig. Ambrosecchia Giuseppe: proscioglimento)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DEL PROCURATORE FEDERALE E DELLA SS, FORMIA AVVERSO
DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
MEDESIMO A CARICO DEL MATERA SPORT SPA E DI TESSERATI VARI PER ILLECiTO AMMINlSTRATIVO, DI CUI AL COM UFF N 196/C DEL 28.6.1995 DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C(Matera Sport SpA proscioglimento
ex art 3 n 2 C.G.S. ammenda L 5.OOO.OOO con diffida, ex art-3 n 1 CGS;
Sig Scalera Giuseppe inibizione temporanea per anni 1 e mesi 6, ex art 5 n 1 C.G.S., Sig. De Bernardis Giuseppe non luogo a procedere Sig. Ambrosecchia Giuseppe: proscioglimento)
Con atto 30.5.1995 il Procuratare Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, la società Matera Sport S.p.A in persona del suo Presidente pro-tempore, Scalera Giuseppe, Presidente del Matera Sport; De Bernardis Giuseppe, socio, e Ambrosecchia Giuseppe, Presidente del Collegio sindacale, per rispondere, la prima, della violazione dall'art. 3 comma 2 C.G.S. per avere, mediante la falsificazione dei propri documenti contabili ed amministrativi, ottenuto I' iscrizione al Campionato di Serie C/2 1994/95, al quale non avrebbe potuto essere ammessa, e gli altri, nelle rispettive qualità, per avere partecipato al suddetto illecito amministrativo ed essersi quindi resi responsabili della violazione dall'art. 3 comma 6 C.G:S..
L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com, Uff. n. 196/C del 28 giugno 1995, proscioglieva la società Matera Sport S.p.A. dall'addebito ascrittole e dichiarava la stessa responsabile, in persona del Curatore fallimentare, dell'addebito di cui all'att. 3 comma 1 C.G.S., infliggendole I'ammenda di lire 50.000.000 con diffida; infliggeva a Scalera Giuseppe I'inibizione temporanea di anni uno e mesi sei, ex art. 5 comma 1 C.G.S., dichiarava non luogo a procedere nei confronti di De Bernardis Giuseppe e proscioglieva Ambrosecchia Giuseppe.
Avverso tate decisione hanno proposto appello il Procuratore Federale invocando per il Matera Sport S.p.A. l'esclusione dal Campionato di Serie C/2 e l'assegnazione della stessa al Campionato Nazionale Dilettanti, per lo Scalera I'inibizione di anni tre in aggiunta a quella già inflittagli, con la conseguente proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e per il De Bernardis e I'Ambrosecchia I'inibizione per anni tre - e la S.S. Formia srl, portatrice di un interesse in classifica, chiedendo, appunto, I'applicazione dell'art. 3 comma 2 C.G.S. can la conseguente retrocessione della società Matera Sport S.p.A. nel Campionato Nazionale Dilettanti.
La C.A.F. osserva che i due appelli, riuniti per evidenti motivi di connessione, sono inammissibili.
Ed invero quello avanzato dal Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato inoltrato a mezzo telex a questa C.A.F in data 1.7.1995, nel termine di tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione Disciplinare (28.6.1995), mentre la richiesta di copia degli atti ufficiali non è stata inviata contestualmente alla controparte - si come richiede I'art. 27 n. 2 lettera b) C.G.S. - ma in data 3.7.1995
Tale ritardo preclude l'esame dell'appello nel merito.
L'appello della S.S. Formia è invece inammissibile perché I'interesse dedotto - quello previsto dell'art. 23 n. 3 C.G.S. - non riceve tutela nei così di illecito amministrativo, e non legittima quindi I'impugnazione.
Per questi motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come sopra proposti dal Procuratore Federale e dalla S.S. Formia di Formia (Latina), così provvede:
- dichiara inammissibile I'appello del Procuratore Federale, per tardivo invio alle con troparti dalia contestuale comunicazione telegrafica della richiesta di copia degli atti
- dichiara inammissibile quello della S.S. Formia, ai sensi.dell'art. 23 n. 3 C.G.S.;
- ordina incamerarsi la tassa di reclamo versata dalla S.S. Formia.
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