F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 12 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE PER CONTO DEL CALCIATORE MARINO RAIMONDO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI PATTUIZIONE PRIVATA CON IL F.C. L’AQUILA CALCIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 1993/94 (Delibera del Collegio Arbitrale Presso la Lega Professiortisti Serie C – Com. Uff. n. 33/C.A. Riunione dell’8.5.1995)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 12 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE PER CONTO DEL CALCIATORE MARINO RAIMONDO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI PATTUIZIONE PRIVATA CON IL F.C. L'AQUILA CALCIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 1993/94 (Delibera del Collegio Arbitrale Presso la Lega Professiortisti Serie C - Com. Uff. n. 33/C.A. Riunione dell'8.5.1995)
L'Avv. Romano Sciarretta, quale procuratore del calciatore Marino Raimondo, ha proposto ricorso per revocazione avverso la.delibera del Collegio Arbitrale presso Ia Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul' C.U. n. 33/C.A. dell'8 maggio 1995, con la quale veniva respinto il ricorso dallo stesso Marino proposto contro il F.C. LAquila s.r.l. per ottenere il pagamento di compensi afferenti la stagione sportiva 1993/94, pattuiti con scrittura privata e non corrisposti.
II ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile in quanto e stato sottoscritto soltanto dall'Avv. Sciarretta, al quale il Marino ha conferito mandato mediante delega a margine dell'atto contenente la dichiarazione di impugnativa, e non anche dal diretto interessato, e ciò in violazione dall'art. 23 comma 1 C.G.S. secondo il quale sono legittimati, tra gli altri, a proporre reclamo i tesserati.che,abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
Per quanto sopra esposto e secondo I'orientamento consolidato del Collegio non può quindi considerarsi come valida sottoscrizione la firma del calciatore apposta in calce alla delega, non potendo dalla stessa univocamente dedursi una manifestazione di volontà diretta a fare proprio il contenuto dell'impugnazione proposta.
Ad abundantiam, osserva ancora il Collegio che la competenza della Commissione d'Appello Federale è determinata dall'art. 20 del Codice di Giustizia Sportiva, ove è stabilito - al primo comma - che essa è competente a giudicare in ultima ístanza avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, della Commissione Tesseramenti e della Commissione Vertenze Economiche.
Per guarito riguarda specificamente il ricorso per revocazione, i! successívo art. 28 prevede la competenza della C.A.F.per tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva inappellabili o divenute irrevocabili. Tali Organi sodo indicati con elencazione da ritenere evidentemente tassativa dell'art. 17, che non :prevede il Collegio Arbitrale di cui trattasi.
Deve, pertanto, escludersi che le decisioni promananti da tale organismo siano suscettibili di impugnazione, e in particolare modo di quella per revocazione, dinanzi alla C.A.F.
Tale conclusione è confermata se, dall'esame nell'ordinamento sportivo si passa a quello degli atti che disciplinano i rapporti tra calciatori professionisti e società sportive. Infatti, I'art. 25 dell'Accordo Collettivo demanda la soluzione di tutte le controversie tra i predetti soggetti ad un Collegio Arbitrale; l'art. 15, lett. f),;dello stesso Accordo dispone espressamente che tutti i prowedimenti irrogati o confermati daf Collegio Arbitrale sono considerati provvedimenti a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso"; infine, I'art. 7 del Regolamento del Collegio Arbitrale prevede che il Collegio decide "in unica istanza".
Tutte le predette disposizioni dimostrano, con estrema chiarezza, che le decisioni pronunciate dal Collegio Arbitrale non sono impugnabili dinanzi alla C.A.F.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai.sensi dell'art. 23 comma 1 C.G.S., perchè sottoscritto da persona non legittimata, il ricorso per revocazione come sopra proposto per conto del calciatore Marino Raimondo e dispone I'incameramento della tassa versata.
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