F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 12 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE LAURIOLA MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINQ AL 31.12.1995 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART, 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Dísciplinare presso la Lega Professionisti Serie C-Com. Uff. n. 5/C del 30.8.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 12 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE LAURIOLA MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINQ AL 31.12.1995 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART, 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Dísciplinare presso la Lega Professionisti Serie C-Com. Uff. n. 5/C del 30.8.1995) Con ricorso in data 17.5.1994 il calciatore Lauriola Matteo chiedeva al Collegio Arbitrale presso la Lega Protessíonisti Serie C che venisse riconosciuto il suo diritto a percepire dal F.C. Altamura Calcio S.p.A. gli emolumenti relativi alle stagioni sportive 1991/92 e 1992/93. II detto Collegio con decisione del 22 luglio 1994, di cui al Com. Uff. n. 3/C.A., respingeva il ricorso e disponeva la trasmissione degli atti all'Ufficío Indagini della F.I.G.C. per le valutazioni di rito in ordine alla violazione dall'art. 1 C.G.S. All'esito degli accertamenti espletati dall'Ufficio competente ed a seguito del deferimento del Procuratore Federale, veniva contestata al Lauriola la violazione dall'art. 1 comma 1 C.G:S.. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con determinazione pubblicata sul C.U. n. 5/G del 30 agosto 1995., deliberava di ínfliggere al Sig. Matteo Lauriola la sanzione della squalifica fino a tutto il 31 dicembre 1995. Ricorre ora a questa C.A.F. l'interessato , il quale, con diffuse argomentazioni, pone ín rílievo la carenza degli accertamenti svolti e I'illogicità delle relative conclusioni, prive di riscontri effettivi e conclude chiedendo I'annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, la ríduzione al minimo edittale, avendo gia scontato oltre un mese di squalifica.. Osserva il Collegio che le dichiarazioni rilasciate e sottoscritte, con firma autenticata, da parte dei calciatori Cornacchia Domenico e Di Nardo Francesco, nonché dal Carlucci Nicola in ordine ai fattí di cui e causa danno consistenza alle rimostranze operate dal Lauriola nella fase contenziosa conclusasi con la decisione del collegio Arbitrale. Tale prova prodotta in questa sede e resa possibile dalla ritrattazione operata dagli interessati nei confronti delle diverse dichiarazioni rilasciate in quella sede - mostra come la questione di cui si discute presenta profili di délicatezza e complessità rilevanti, sicché oggettivamente non sembra configurarsi quell'atteggiamento incontestabilmente e gravemente fraudolento che ha indotto la Commissione Disciplinare, sia pure sulla base di elementi probatori diversi, a pronunciarsí con drastico giudizio di riprovevolezza sanzionato con la squalifica fino al 31.12.1995. La ricostruzione nei termini suesposti si ritiene più aderente alla fattispecie nella sua dimensione reale e induce questa..Commissione d'Appello Federale a rídimensionare il giudizio di riprovevolezza del comportamento del calciatore, che più equamente si ritiene di dover sanzionare con la squalifica fino al 30 ottobre 1995. in questi sensi I'appello del calciatore va parzialmente accolto, accogliendosí la richiesta formulata in via subordinata.. Per questi motivi la C.A.F, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Laurioia-.Matteo, ríduce la sanzione della squalifica già inflitta dai primi gíudici fissandola al 30.10.1995. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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