F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 7 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE BONALDI ENIO AVVERSO L.A SOUALIFICA INFLITTAGLI PER DUE GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 113/C del 6.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 7 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE BONALDI ENIO AVVERSO L.A SOUALIFICA INFLITTAGLI PER DUE GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 113/C del 6.3.1996) II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C sanzíonava con la squalifica per due giornate il calciatore Bonaldi Enío dell'A.S. Livorno "per comportamento offensivo verso I'arbitro a fine gara". La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo avanzato dal tesserato il quale ha proposto appello a questo Collegio. II Bonaldi ribadisce la contestazione di quanto.riferito dall'arbítro nel rapporto e si dice certo di non avere proferito alcuna firase ingiuriosa nei riguardi del Direttore di gara. Sta di fatto, peraltro, che la dinamica dell'evento e stata bene chiarita nel corso del primo grado di gíudizio I'arbitro ha confermato quanto refertato, precísando di avere individuato con certezza nel Bonaldi I'autore dell'espressione oltraggiosa "arbitro dísonesto" e ciò non solo per averlo udito, ma anche per averlo visto proferire la frase, mentre si trovava a non,più di quattro metri di distanza da lui. Le incertezze probatorie denunciate dal calciatore in realtà non sussistono; in quanto l'arbitro ha forníto sull'episodio una versione univoca e del riatto coerente, che dimostra la responsabilità del Bonaldi. In conclusione, poiché è fuorì discussione il carattere offensivo dell'espressione usata dal calciàtore, I'appello deve essere rigettato. Per questi motivi la C.A.F, respinge I'appello come sopra proposto dal calciatore Bonaldi Enio e ordína incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it