F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 29/C – RIUNIONE DELL’ 11 APRILE 1996 APPELLO DEL F.C. VIRTUS REKORD FIVE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCKNBLUE/VIRTUS REKORD FIVE DEL 13.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 40 del 15.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 29/C - RIUNIONE DELL' 11 APRILE 1996 APPELLO DEL F.C. VIRTUS REKORD FIVE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCKNBLUE/VIRTUS REKORD FIVE DEL 13.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 40 del 15.2.1996) La società F.C. Virtus Rekord Five di Verona ha preannunciato telegraficamente, in data 19.2.1996, reclamo avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 15 febbraio 1996, in merito alla gara del Campionato Regionale Veneto di Serie C1 di Calcio a Cinque disputatasi il 13.1.1996 fra le società Rock'n'blue Camponogara ed il F.C. Virtus Rekord Five. AI preannuncio telegrafico, però, la società appellante non ha provveduto a fare seguito con I' invio dei motivi onde I' appello stesso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi, dopo il preannuncio telegrafico, l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Virtus Rekord Five di Verona ed ordina I' incameramento della tassa versata.
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