F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 41/C Riunione del 20 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFI- CA PER DUE GIORNATE INFLITTA AI CALCIATORI PAGLIACCETTI ANGELO E BATTAGLIA LORENZO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OFF ASCOLI/NOCERINA DELL’8.6.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 191/C del 12.6.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 41/C Riunione del 20 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFI- CA PER DUE GIORNATE INFLITTA AI CALCIATORI PAGLIACCETTI ANGELO E BATTAGLIA LORENZO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OFF ASCOLI/NOCERINA DELL'8.6.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 191/C del 12.6.1996) L'U.S. Nocerina ha proposto appello avverso la delibera della Commissione disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C (Com. Uff. n. 191/C del 12 giugno l996), con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate ai calciatori Pagliaccetti Angelo e Battaglia Lorenzo, in relazione alla gara Ascoli/Nocerina ll'8.6.1996. Il tentativo, operato dall'appellante, di ridimensionare i fatti ascritti ai due calciatori non può essere condiviso dato che dai referti dell'arbitro e del guardalinee interessato, risulta senza ombra di dubbio che, in entrambi i casi, le frasi ingiuriose sono state chiaramente pronunciate con indirizzo inequivoco verso gli ufficiali di gara. L'entità della sanzione appare congrua in relazione all'obiettiva entità del fatto e deve i pertanto essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
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