F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 42/C Riunione del 21 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. VITERBESE CALCIO 90 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF C2 GIULIANO/VANITERBESE DEL 16.6.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 197/C del 19.6.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 42/C Riunione del 21 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. VITERBESE CALCIO 90 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF C2 GIULIANO/VANITERBESE DEL 16.6.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 197/C del 19.6.1996) L'U.S. Viterbese Calcio `90 s.r.l., previa presentazione di riserva scritta al Direttore di gara, proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla gara dei play-off Giulianova/Viterbese, disputata a Giulianova il 16 giugno 1996 e terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 1-0. Chiedeva la reclamante che al Giulianova Calcio venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 per i fatti accaduti durante la gara. La gara, invero, é stata caratterizzata da numerosi atti di intemperanza del pubblico, rilevati dai rapporti dell'arbitro e del Commissario di Campo. Da questi, infatti; emerge che: per tutta la durata della gara i sostenitori locali davano luogo a spari di mortaretti, lancio in campo di oggetti di varia natura e sassi delle dimensioni di una noce senza colpire; - i guardalinee erano raggiunti da sputi contro di essi indirizzati dai medesimi sostenitori locali ed uno dei giudici di linea anche da alcuni bicchieri di birra; - in occasione della segnatura della rete da parte della squadra locale, un gruppo di tifosi penetrava sul terreno di giuoco per festeggiare il fatto, costringendo I'arbitro a sospendere il giuoco per alcuni minuti, necessari per allontanare gli intrusi; - nei minuti finali tuttavia alcune centinaia di persone riuscivano ad aprire dei varchi nella rete di recinzione ed a posizionarsi ai bordi del campo subito, peraltro, fronteggiati dalla Forza Pubblica che, dopo una breve interruzione del giuoco, riusciva a ricacciare i tifosi sugli spalti; - al termine della gara numerosi tifosi entravano sul terreno di giuoco; - per loro conto i sostenitori della Viterbese, durante la gara, intonavano cori ostili, lanciavano oggetti di varia natura, tra cui mortaretti e biglie di ferro in direzione degli agenti di polizia, riuscendo, con una biglia, a colpire un giovarne che occupava la tribuna destinata ai tifosi locali. Nel reclamo diretto al Giudice Sportivo la reclamante, oltre a fare riferimento ai fatti ora descritti; e in particolare alla invasione del campo da parte dei tifosi locali, circa trecento; con atteggiamento minaccioso nei confronti dei calciatori della squadra ospite, rappresentava episodi avvenuti prima della gara (aggressione al presidente della Viterbese, colpito da una spranga al piede destro, mentre scendeva dalla propria auto; sassi lanciati contro il pulIman dei calciatori della società ospite, che faticosamente aveva potuto raggiungere lo stadio fra due ali di tifosi minacciosi). Vi sarebbe stato un clima di intimidazione ("clima di guerriglia"), che ha condizionato decisamente I'esito della gara. Soggiungeva la Viterbese che, con circa trecento tifosi in campo in atteggiamento minaccioso, a stento controllati dalle Forze dell'Ordine, non aveva potuto giocare con serenità per ben quindici minuti (sette di tempo regolamentare è otto di recupero) per tentare di recuperare il risultato. Solo dopo I'allontanamento si è giocato regolarmente, ma appena per due o tre minuti. II Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 193/C del 17 giugno 1996 irrogava sanzioni disciplinari alle due società (ed altre sanzioni individuali per altri atti antiregolamentari che non interessano la presente decisione), ma respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Viterbese, omologando il risultato di 7-0 per I'A.C. Giulianova, rilevando che dagli atti ufficiali non emergeva che gli episodi sopradescritti avessero influito sul risultato della gara. La delibera veniva confermata alla Commissione Disciplinare, adita dalla U.S. Viterbese, nella parte relativa alla regolarità della gara, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 197/C del 19 giugno 1996. Propone ora appello in questa sede I'U.S. Viterbese. L'appellante insiste sulla richiesta di applicazione in danno della A.C. Giulianova delI'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, già formulata nei due precedenti gradi di giudizio. L'appello deve essere respinto. Non sono ravvisabili nella fattispecie fatti che oggettivamente abbiano potuto condizionare il regolare svolgimento della gara. Non può ritenersi tale la presenza di tifosi al bordo del campo che, come si legge nel referto arbitrale, è stata adeguatamente controllata dalle Forze dell'Ordine. II Direttore di gara, del resto, accortosi dei tifosi che avevano scavalcato la rete, in attesa di invadere il campo al termine della gara, ha sospeso la partita per cinque minuti e I'ha ripresa dopo che le Forze dell'Ordine avevano sgomberato il terreno di giuoco e i tifosi erano risaliti sugli spalti. Non emergono, poi, nè dal rapporto del Direttore di gara nè da quello del Commissario di campo altri fatti dai quali poter dedurre che la gara non sia stata condotta a termine regolarmente. I lanci di oggetti in campo, gli sputi e i bicchieri di birra all'indirizzo del guardalinee (i lanci di oggetti sono avvenuti da parte delle due tifoserie e non solo da parte dei sostenitori della squadra locale), ancorché censurabili sotto il profilo disciplinare (e sanzionati con ammende alle due società) non si sono rivelati nella specie episodi atti ad incidere sul regolare andamento della gara, in quanto non hanno comportato alcuna conseguenza di nessun genere. II Direttore di gara, infine, ha affermato che, nonostante le intemperanze dei tifosi la gara è stata portata regolarmente a termine. Quanto agli altri episodi denunciati nel reclamo proposto alla Commissione Disciplinare e a quelli rappresentati per la prima volta in questa sede, relativi agli incidenti che si sarebbero verificati fuori dallo stadio (sassi contro il pullman, lanci di corpi contundenti che hanno colpito il presidente ed il vice presidente della società) o anche nello stadio a danno dei dirigenti e dei sostenitori della Viterbese (fatti accomodare in un tribunetta sulla quale in precedenza erano stati gettati abbondanti quantitativi di pesce guasto e maleodorante), per quanto deprecabili, se ed in quanto effettivamente accaduti (non vi è prova del loro accadimento), non concretano che episodi di malcostume, di inciviltà, che nulla hanno a che vedere con lo sport, ma non fatti che possono avere inciso sul regolare svolgimento della gara. La decisione impugnata deve dunque essere confermata. La tassa di reclamo, di conseguenza, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla U.S. Viterbese Calcio 90 di Viterbo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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