F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MIRANDA MAURIZIO E DEL BAGHERIA CALCIO, A SEGUITO DI PRO- PRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, PER VIOLAZIONE RISPETTI- VAMENTE DEGLI ART. 2 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE. ALLA GARA BAGHERIA CALCIO/MONTEROTONDO DEL 12.2.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 273 dell’ 8.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MIRANDA MAURIZIO E DEL BAGHERIA CALCIO, A SEGUITO DI PRO- PRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, PER VIOLAZIONE RISPETTI- VAMENTE DEGLI ART. 2 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE. ALLA GARA BAGHERIA CALCIO/MONTEROTONDO DEL 12.2.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 273 dell' 8.6.1995) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 273 dell'8 luglio 1995, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti proscioglieva li calciatore Maurizio Miranda (tesserato per I'U.S. Bagheria Calcio) e l'U.S. Bagheria Calcio, deferiti dal Procuratore Federale, con il rispettivo addebito di cui all'att. 2 comma 1 e all'att. 6 comma 2 in relazione all'att. 2 comma 1 C.G.S.. Avverso tale decisione proponeva appello, con contestuale richiesta degli atti, in data 12.7.1995 il Procuratore Federale; il gravame è tuttavia tardivo, in quanto avrebbe dovuto essere proposto nel termine, riduttivamente fissato dalla Presidenza Federale con il C.U. n. 90/A del 10.4.1995, di tre giorni dalla data di pubblicazione del succitato C.U. n. 273 dell'8 luglio 1995, riportante la decisione impugnata, anziché quattro come effettivamente avvenuto. Deve dunque dichiararsi I' inammissibilità del gravame. Per i sueposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardivo invio alle controparti della contestuale comunicazione telegrafica della richiesta di copia degli atti, I' appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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