F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ALTAMURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALTAMURAMUOVA NARDO’ DEL 3.9.1995; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D., PER PARTEClPAZIONE DEL CALCIATORE MOSCELLI FABIO IN POSlZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n..90 del 24.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ALTAMURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALTAMURAMUOVA NARDO' DEL 3.9.1995; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D., PER PARTEClPAZIONE DEL CALCIATORE MOSCELLI FABIO IN POSlZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n..90 del 24.11.1995) Con atto del 19 settembre 1995 il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare presso quella Lega l'U.S. Altamura.e il calciatore Moscelli Fabio per rispondere delle violazioni di cui agli arti. 7 comma 5 e 12 comma 6 C.G.S.; si era accertato, ínfatti, che il Moscelli, già tesserato per la Nuova U.S. Bitonto e squalifícato per una gara al termine della precedente stagíone sportiva, aveva preso parte all'incontro Altamura/Nardo della 1 a giornata del. Campionato Nazionale Dilettanti, disputato il 3 settembre 1995. La Commissione Disciplínare infliggeva all'U.S. Altamura la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 ed al calciatore Moscelli la sanzione della squalifica per due giornate di gara. Contro la decisione I'U.S, Altamura ha avanzato appello a questa Commissione, rinnovando con díffuso argomentare le tesi già proposte senza successo in primo grado.Rileva la C.A.F. che la decisione della Commissione Disciplínare è fondata sull'esatta interpretazione delle norme regolamentari e merita pertanto piena conferma. Va ancora una volta ribadito che nella fattispecie deve trovare applicazione I'art. 12 comma 6 C.G.S., secondo il quale la squalifica non scontata nell'annata in cui e stata irrogata lo deve essere nella stagione successiva, anche nel caso di cambiamento di società; si tratta di un príncipio generale, che risponde a criteri di giustizia e rende certa, nelle varie ipotesi che potrebbero verificarsi, I'esecuzione della sanzione. La pretesa, affacciata dalla reclamante, che la punízione "si annullí automaticamente" nel caso di calcíatore che avendo riportato la squalifica nell'ultíma giornata di campionato abbia successivamente cambiato squadra, dimostra dí per sé I'erroneità della tesi; non e ipotizzabile una siffatta ipotesi di estinzione della sanzione; che non troverebbe alcuna giustificazione e cozzerebbe contro il principio generale affermato dell'art. 12 C.G.S.. Del pari fallace è I'argomentazione che I'appellante sviluppa con riferimento all'art..9 comma 9 C.G.S.. Anche questa norma, a parere del Collegio, non si presta ad interpretazíoni. equivoche. II legíslatore federale ha stabilito al n. 1 che le sanzioni di squalifíca inflitte in relazione a gare di Coppa Italia si devono scontare in quella competizione, precisando al successivo n. 3 che le squalifiche ínflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia si scontano nelle gare dell'attivita ufficiale diversa dalla Coppa Italia. Per conseguenza il fatto che il calciatore Moscelli-non sia stato impiegato nella gara di Coppa Italia che ha preceduto la prima giornata di Campìonato è indifferente rispetto alla giornata di squalifica che egli deve scontare; come si è detto sopra, "nelle gare delI'attività ufficiale dìversa dalla Coppa ltalia", cio' è proprio nell'ìncontro al quale si riferiva il disposto deferimento. Per questi motívi la C.A.E respinge I'appello come sopra proposto dell'U.S. Altamura di Altamura (Barì) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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