F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. CANOSA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI OTTO INFLITTE AL SIGG.RI FALCETTA GIUSEPPE; FALCETTA LEONAR- DO E ABBONDANZA GIUSEPPE E DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE; PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI AR7T. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 90 del 24.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. CANOSA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI OTTO INFLITTE AL SIGG.RI FALCETTA GIUSEPPE; FALCETTA LEONAR- DO E ABBONDANZA GIUSEPPE E DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE; PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI AR7T. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 90 del 24.11.1995) II Sig Falcetta Leonardo quale Více Presidente della S.S. Canosa s.r.l., ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul C.U. n. 90 del 24 novembre 1995, con la quale era stata affermata la responsabilità del Sig. Falcetto Giuseppe, Presidente, del Sig. Abbondanza Giuseppe, Dírettore sportivo, del Sig. Falcetto Leonardo e della S.S. Canosa in ordine alla violazione rispettivamente dell'art. 1 comma 1 del Codíce di Glustizia Sportiva in relazione all'att. 41 comma 2 del Regolamento della L.N.D., í tesserati e dall'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità díretta e oggettiva, la Società. La Reclamante ha richiesto la riforma dell'impugnata decisione e I'annullamento delle sanzioni comminate, vale a dire otto mesi di inibizíone a ciascuno dei suindícati tessératí e lire 1.000.000 di ammenda alla socíetà. "Va permesso che l'appello sottoscritto dal sig.Falcetta Leonardo, dirigente inibita è ammissibile soltanto per quel che riguarda personalmente il firmatario. Nel merito ritiene questa Commissione che le doglianze del Falcetta Leonardo non possono trovare accoglimento, dovendosi ritenere sufficientemente provato; così come esattamente affermato dalla Commissione Disciplinare, il fatto addebitatogli e cioè di aver preteso ed ottenuto dal calciatore Anaclerío Domenico la somma di l.5.000.000 per concedergli Io svincolo. La sanzione inflitta appare congrua in relazione alla obiettiva entità del fatto e pertanto va confermata. Per questi motivi la C.A.F. decidendo in ordine all'appello coma innanzi proposto dalla s.s.. Canosa di Canosa di Puglia (Bari), cosi provvede: - lo dichiara inammissibile, perché sottoscritto da persona inibíta, per Ie parti inerentí le sanzioni dell'inibizione per mesi 8 inffitta ai Sígg.rí Falcetta Giuseppe e Abbondanza Gíuseppe e dell'ammenda di L. 1 .000.000 inflitta alla società; - lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione per mesi 8 inflitta al Sig. Falcetto Leonardo; - ordina I'incameramento della tassa versata.
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