F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELNUOVO/PINEROLO DELL’1.11.1995, A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 5 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 131 del 9.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELNUOVO/PINEROLO DELL'1.11.1995, A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 5 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 131 del 9.2.1996) Con reclamo proposto davanti a questa C.A.F. dall'U.S.Castelnuovo Garfagnana e stato richiesto I'annullamento della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblícata sul Comunícato Ufficiale n.131 del 9 febbraio 1996, con la quale detta Commissione, a seguito di deferimento del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha inflitto all'U.S. Castelnuovo Garfagnana la punizione sportiva della perdita della gara Castelnuovo/Pinerolo dell'1.11.1995 sul presupposto che la società medesima aveva utilizzato il calciatore Fanani Pacifico, in costanza di squalifica. L'appello va rigettato, essendo lo stesso fondato sulla circostanza che I'utilízzazione del calciatore e da considerarsi regolare, e quindi valida, in quanto la gara cui e riferimento fu disputata prima della gara di comunicazione dell'avvenuta squalifica dei calciatore Fanani. Ha infatti rilevato esattamente la Commissione Disciplinare che essendo stata la squalifica resa nota agli interessati mediante la prescritta forma della pubblicazione su Comunicato Ufficiale; alla data di pubblicazione di questo si deve fare riferimento ai fini della presunzione di conoscenza, per cui essendo incontestabile che la pubblicazione del Comunicato Ufficiale m. 27, riportante detta squalifica, e avvenuta il 31.10.1995 e cioè prima della disputa della gara, ogni considerazione fondata sull'erroneo convincimento che la decorrenza della sanzione fosse legata alla notifica del provvedimento non può essere condivisa. Per questi motivi la C.A,F. respinge I'appello come sopra proposto dell'U.S. Castelnuovo Gartagnana di.Castelnuovo Garfagnana (Lucca) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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