F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. COSIMO GIOVANNI E DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 AD ESSA RECLAMANTE INFLITTE,A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C G S, (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 141 del 10.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. COSIMO GIOVANNI E DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000 AD ESSA RECLAMANTE INFLITTE,A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C G S, (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 141 del 10.1.1997) L'A.S. Pro Calcetto Avezzano ha proposto appalto a questa C A F avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 141 del 10 gennaio 1997, con la quale sono state inflitte le sanzioni dell' inibizione per mesi quattro al Presidente, Sig. Cosimo Glovanni, e dell' ammenda di L."1.000.000 a carico dell'A.S. Pro Calcetto Avezzano medesima. Rileva questa Commissione che I'appello è inammissibile per quel che riguarda la sanzione dell ammenda, in quanto I'atto risulta sotto scritto dal Presidente Cosimo Giovanni, attualmente inibito. Per quanto attiene l'inibizione inflitta al Presidente Cosimo Giovanni,. osserva il Collegio che a fronte dei fatti addebitati al Cosimo, attestati dal referto arbitrale, che come noto, ha valore di fonte privilegiata di prova, la società non ha fornito elementi tali da scalfire I'attendibilità del referto arbitrale stesso. Per quanto concerne I'entità della sanzione intlittà al Cosimo la stessa appare congrua e ben commisurata all'obiettiva gravità dei fatti. Per questi motivi, la C.A.F, decidendo in ordine all'appello come sopra proposto dall'A.S. Pro Calcetto Avezzano di Avezzano (LAquila) così provvede: - lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione dell'ammenda di L. 1.000.000 perché sottoscritto da Presidente inibito . - lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione per mesi 4 inflitta al Presidente, Sig. Cosimo Giovanni; - dispone incamerarsi la relativa tassa.
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