F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 28 Agosto 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AWERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.1997 DEL PRESIDENTE, SIG. ALIOTTA EMANUELE, E DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTNAMENTE IL PRIMO DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S. E LA SOCIETA’ DELL’ART. 6 COMMA 1 C:G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 319 del 31.7.1997) APPELLO DEL .CALCIATORE MAURIZI TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.1997 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 319 del 31.7.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 28 Agosto 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AWERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.1997 DEL PRESIDENTE, SIG. ALIOTTA EMANUELE, E DELL'AMMENDA DI L. 2.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTNAMENTE IL PRIMO DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S. E LA SOCIETA' DELL'ART. 6 COMMA 1 C:G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 319 del 31.7.1997) APPELLO DEL .CALCIATORE MAURIZI TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.1997 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 319 del 31.7.1997) A seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, con delibera assunta il 31 luglio 1997 (Coni. Uff. n. 319), infliggeva al Sig. Aliotta Emanuele, Presidente del Messina Peloro, la sanzione dell'inibizione sino a tutto il 30.9.1997, alla predetta società I'ammenda di L. 2.000.000 e al calciatore Maurizi Tommaso la squalifica a tutto il 31.8.1997. Hanno proposto appello a questo Collegio la società Messina Peloro, anche per il suo Presidente, e il calciatore MaurIzi. In via preliminare è stata disposta la riunione delle impugnazioni proposte avverso la stessa decisione. Si faceva carico all'Aliotta di essersi avvalso nello svolgimento di pratiche attinenti al trasferimento di calciatori dell'opera di un mediatore colpito da provvedimento di inibizione definitiva; ritenuta fondata l'incolpazione, la competente Commissione Disciplinare aveva inflitto al dirigente, nonché alla società per responsabilità diretta, le punizioni sopra ricordate. Senonchè in questa sede è stato documentalmente provato, con dichiarazione dell'Ufficio Indagini, che la persona contattata dall'Aliotta era presente al calcio mercato del luglio 1996 in forza di regolare accredito, sicché il fatto contestato all'incolpato non sussiste, con il conseguente annullamento della sanzione inflittagli, nonché di quella posta a carico della società. A identica conclusione deve poi pervenirsi per la posizione del calciatore Maurizi, la cui responsabilità era stata affermata ai sensi dall'art. 1 C.G.S. per avere indebitamente utilizzato per recarsi a Messina e mettersi a disposizione della società Peloro un biglietto aereo pre pagato dalla S.S. Milazzo. Sta di fatto, peraltro, che il Maurizi all'epoca era in contatto con le due società, le quali lo avevano entrambe invitato a recarsi in Sicilia usufruendo di biglietto aereo pre-pagato sulla tratta Roma/Catania. Pertanto, il farlo che il calciatore abbia poi ritirato all'aeroporto di Fiumicino il biglietto messogli a disposizione dalla S.S. Milazzo, mentre intendeva recarsi a Messina per stringere la trattativa con la società Peloro, non fornisce prova sicura della sua consapevolezza di utilizzare il biglietto fornito da altra società. In questa situazione di incertezza probatoria sulla sussistenza dell'infrazione contestata si impone il proscioglimento dell'incolpato. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal F.C. Messina Peloro di Messina e dal calciatore Maurizi Tommaso, li accoglie, annullando l'impugnata delibera e disponendo la restituzione delle relative tasse.
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