F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000 CON DIFFIDA INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 3 C.G.S. E 62 COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 316 del 17.7.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI
L. 2.000.000 CON DIFFIDA INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 3 C.G.S. E 62
COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti
- Com. Uff. n. 316 del 17.7.1997)
Con raccomandata n. 583. del 30.6.1997 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Dilettanti - nel convocare l'U.S. Peloro per l'udienza del 17.7.1997 - precisava che il procedimento
concerneva l'atto di deferimento promosso dal Procuratore Federale, in relazione alla gara Locri -
Peloro del 16 marzo 1997 ed all'uopo trascriveva l'atto di contestazione degli addebiti
(sostanzialmente accertata verificazione di tafferugli tra opposte tifoserie, con intervento degli
agenti, produttivi di contusione di un agente e danneggiamento di una "volante').
La Commissione Disciplinare con deliberazione pubblicata nel C.U. n. 316 del 17 luglio 1997,
dichiarava le società deferite "responsabili dei fatti contestati" ed infliggeva "la sanzione della
ammenda di L. 2.000.000 (duemilioni) oltre la diffida".
Contro tale decisione ricorre a questa C.A.F. il F.C. Messina Peloro s.r.l., sostenendo che:
1 ) gli addebiti nari concernerebbero comportamenti diversi da quelli a suo tempo segnalati sui quali
si era pronunciato il Giudice Sportivo sicchè un nuovo giudizio violerebbe il principio del "ne bis in
idem";
2) che l'atto di deferimento non sarebbe mai stato recapitato alla società;
3) che gli episodi sanzionati sarebbero attribuibili esclusivamente ai sostenitori del Locri.
II ricorso non può trovare accoglimento. Innanzitutto non è pertinente il richiamo al principio del
"ne bis in idem" in quanto il provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo concerneva
comportamenti imputabili esclusivamente ai tifosi del Locri, tanto è vero che solo tale società
veniva sanzionata.
Non corrisponde al vero che gli episodi posti a base del deferimento sarebbero già contenuti negli
atti del Direttore di gara e dei Commissari di campo come evidenzia una attenta lettura degli stessi
nei quali l'episodio o non viene descritto ovvero viene dichiarata l'impossibilità di descrizione
(Commissario Coppola).
Del pari infondata in fatto è la censura di mancato rècapito dell'atto di deferimento, che risulta
contenuto nel suo testo integrale nella citata raccomandata del 30.6.1997 della Commissione
Disciplinare, per la quale esiste in atti la ricevuta di ricevimento debitamente sottoscritta.
Nel merito della questione è sufficiente rilevare - a dimostrazione dell'erroneit9 dell'asserto
dell'estraneità della tifoseria peloritana negli episodi sanzionati - che dalla relazione del
Collaboratore dell'Ufficio Indagini risulta che gli incidenti hanno avuto origine dall'incendio di un
cartellone pubblicitario ad opera di"uno sparuto gruppètto di tifosi messinesi".
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Messina Peloro di
Messina ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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