F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 9 Ottobre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DEL PROPRIODEFERIMENTO A CARICO DI PRETO ANTONIO, VICE PRESIDENTE VERONA CALCIO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DEL VERONA CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 27 del 12.9.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 9 Ottobre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DEL
PROPRIODEFERIMENTO A CARICO DI PRETO ANTONIO, VICE PRESIDENTE VERONA
CALCIO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DEL
VERONA CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL' ART. 6, COMMA 2, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 27 del
12.9.1997)
II Sig.Prato Antonio, Vice Presidente della società Verona Calcio Femminile, veniva tratto a
giudizio a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dall'art. 1 comma 1
C.G.S.; la società veniva a sua volta deferita ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità
oggettiva nella violazione ascritta al proprio Vice Presidente.
Si faceva carico al dirigente di avere posto in essere comportamenti antiregolamentari: offese alla
reputazione di varie atlete, mancata comunicazione ad una tesserata della convocazione nella
squadra nazionale, utilizzazione di calciatrici non tesserate, nonché di allenatore del pari non
tesserato.
La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti riteneva che il Sig. Prato dovesse
rispondere solo dell'episodio relativo alle offese rivolte alle calciatrici e lo sanzionava con
l'inibizione per mesi sei, mentre lo mandava assolto dagli altri capi di incolpazione; alla Società
veniva inflitta l'ammenda di L. 1 .000.000.
La decisione è stata impugnata dal Procuratore Federale secondo il quale la condanna dovéva essere
pronunciata per tutti gli addebiti contestati.
Rileva il Collegio che l'appello è fondato.
II Sig. Prato Antonio, come si è detto, è il Vice Presidente della società Verona Calcio Femminile
ed in effetti, come dal medesimo affermato, si occupava dell'attività di direzione e gestione del
sodalizio.
Dagli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini, nonché dalle stesse ammissioni dell'interessato,
tutti gli addebiti oggetto della contestazione sono risultati sussistenti.
Non si comprende quindi, attesa la qualifica di dirigente rivestita dal prevenuto e l'accertata
fondatezza dei capi di incolpazione, perché egli non dovrebbe rispondere del suo operato; non si
tratta di stabilire a chi spetti la rappresentanza legale della società, ma di valutare se il
comportamento di un dirigente abbia o meno contravvenuto alle disposizioni regolamentari.
La risposta, per quanto si è già detto, non può che essere positiva, sicché va affermata la
responsabilit8 dell'inquisito per tutti i capi di incolpazione a lui contestati.
Pena adeguata, in aggiunta a quella già inflitta dai primi giudici, si appelesa l'inibizione per altri sei
mesi, mentre la Società va sanzionata per responsabilità oggettiva con l'ulteriore ammenda di L.
1.000.000.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore
Federale, infligge al Sig. Prato Antonio la sanzione dell'inibizione di ulteriori mesi 6 ed aggrava di
L. 1.000.000 la sanzione dell'ammenda già inflitta al Verona Calcio Femminile dai primi giudici.
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