F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE DIVELLA ROCCO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE DI GARA INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 178 del 24.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE DIVELLA ROCCO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE DI GARA INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 178 del 24.4.1998) Con provvedimento del 21.1.1998, prof. n. 146/79-GF/edc, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti il calciatore Divella Rocco Antonio, I'A.S. Messina Calcio e I'U.S. Ragusa per rispondere: il primo della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. per aver disputato, nel campionato 1996-1997, n. 3 gare col Messina e n. 2 gare col Ragusa senza averne titolo; le società A.S. Messina Calcio e U.S. Ragusa della violazione dall'art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta. La Commissione Disciplinare, rilevava "come la dettagliata e documentale ricostruzione delle condotte ascritte agli incolpati - partecipazione a n. 5 gare (3 per il Messina e 2 per il Ragusa) in difetto di tesseramento, anche solo formale, e successiva dissimulazione di tale circostanza all'Ufficio Tesseramenti - compiuta dall'Ufficio Indagini risulti del tutto corretta ed immune da vizi logici. Valutava ai fini della conferma della fondatezza dei relativi addebiti, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico il comportamento processuale dei deferiti. Considerava che gli incolpati non potessero che essere pienamente consapevoli della irregolarità della partecipazione alle gare in questione del Divella. Per il calciatore e per il Ragusa, però, la Commissione Disciplinare adita riteneva che le rispettive sanzioni da infliggere dovessero essere convenientemente ridotte in ragione di quelle precedentemente irrogate dalla stessa Commissione per una delle posizioni irregolari (due giornate di squalifica per il Divella e la perdita della gara per il Ragusa). La Commissione Disciplinare irrogava, quindi, le rispettive sanzioni, tra le quali la squalifica per quattro giornate di gara per il Divella (Com. Uff. n. 178 del 24 aprile 1998). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il calciatore Divella Rocco Antonio, deducendo: 1) in via pregiudiziale, l'improcedibilità e tardività dell'atto di deferimento del 21.1.1998 per violazione e falsa applicazione dall'art. 19 C.G.S. e dall'art. 47 N.O.I.F.; 2) la violazione del divieto del ne bis in idem; 3) l'errata valutazione della condotta processuale del calciatore; 4) l'incompetenza della Commissione Disciplinare. II calciatore chiede, pertanto, l'annullamento o la riforma del provvedimento impugnato. L'appello è parzialmente fondato. In relazione al primo argomento deve rilevarsi che la Procura Federale, ai sensi dall'art. 22, terzo comma, C.G.S. "deferisce al giudizio della competente Commissione Disciplinare le società, i dirigenti ed i tesserati incolpati di illecito sportivo ed amministrativo, o di avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di probità, lealtà e rettitudine sportiva ...". Nel caso in esame il deferimento concerne la violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per il quale "le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale:" La relativa azione si prescrive nei termini ordinari e non in quelli più brevi della richiamata ipotesi dall'art. 19, per cui "Gli Organi Federali...deferiscono alle Commissioni Disciplinari le società, i dirigenti, i tesserati e chiunque risulti responsabile di infrazione alle norme federali.... Tale obbligo di deferimento per la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere adempiuto entro il sessantesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del Campionato o del Torneo cui la gara si riferisce". Questa ultima previsione normativa ha, infatti, l'evidente scopo di dare certezza circa il risultato della gara in tempi compatibili con il relativo campionato, ma non è diretta alle diverse ipotesi di responsabilità dei soggetti che si siano resi colpevoli di violazione delle norme -federali. Quanto al secondo ed al terzo argomento, si osserva che la decisione impugnata tiene esplicitamente conto come per una delle posizioni irregolari ci sia stata una precedente decisione e prevede che le sanzioni da infliggere "...debbano essere convenientemente ridotte in ragione di quelle già irrogate". Ritiene questa Commissione di poter opportunamente ridurre a due giornate la sanzione inflitta. Rileva inoltre che l'assenza del calciatore all'udienza della Commissione Disciplinare appare dovuta ad una decisone dell'interessato e non ad un vizio della procedura. In ordine, infine, alla competenza della Commissione Disciplinare essa non pare contestabile perché, in materia, deve tenersi conto del momento nel quale la violazione è avvenuta. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Divella Rocco Antonio, riduce a due giornate di gara la sanzione della squalifica già inflittagli dai primi giudici. Ordina la restituzione della tassa versata.
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