F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 2/C – RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LATINA AWERSO LE SANZlONI DELLE SQUALIFICHE AI CALCIATORI DEL DUCA AUGUSTO, MONACO SALVATORE E POLICANO ROBERTO FINO AL 30.11.1999 E DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 AD ESSA RECLAMANTE LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 162 dell’11 .6.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 2/C - RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. LATINA AWERSO LE SANZlONI DELLE SQUALIFICHE AI
CALCIATORI DEL DUCA AUGUSTO, MONACO SALVATORE E POLICANO
ROBERTO FINO AL 30.11.1999 E DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000 AD ESSA
RECLAMANTE LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1
COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 162 dell'11 .6.1999)
Al termine della gara Latina/Grosseto, disputatasi a Latina il 31.1.1999 e valida per il
Campionato Nazionale Dilettanti, il Presidente del Grosseto denunciava una aggressione, avvenuta
a fine partita, quando i calciatori stavano rientrando negli spogliatoi, in danno del medico sociale,
Dott. Baldi e del calciatore Isolini da parte di alcuni calciatori del Latina.
A seguito della denuncia veniva esperita un'inchiesta da parte dell'Ufficio Indagini, all'esito
della quale il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare i calciatori Policano
Roberto, Del Duca Augusto e Monaco Salvatore per violazione dall'art. 1 C.G.S. e la A.S. Latina, a
titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta ai propri tesserati.
La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblica
sul C.U. n. 162 dell'11 giugno 1999, rievato che sussistevano fondati elementi di prova in ordine
alla responsabilità dei calciatori deferiti, in relazione all'aggressione del medico sociale del
Grosseto, Dott.Baldi, infliggeva ai calciatori Policano, Del Duca e Monaco la sanzione della
squalifica tino al 30.11.1999 e irrogava all'A.S. Latina, ai sensi dall'art. 6 C.G.S.. l'ammenda di L.
1.000.000.
Con riferimento,invece, all'aggressione al calciatore Isolini, la Commissione, non ritenendo
sussistenti sufficienti elementi di prova, proscioglieva tutti i deferiti.
Avverso tale decisione propone appello Ia A.S. Latina, deducendo a motivi:
- in via preliminare che il deferimento della Procura Federale doveva ritenersi improcedibile, in
quanto non sarebbero state rispettate le formalit8 procedurali previste dell'art. 25 C.G.S.:
- nel merito, che l'affermazione di responsabilità dei tesserati del La6na si fondava soltanto su
testimonianze di parte, non suffragate da alcun elemento oggettivo di prova.
La ricorrente, in sede di discussione, non ha riproposto l'eccezione preliminare di
improcedibilità che deve quindi intendersi rinunciata.
In ogni caso l'eccezione è manifestamente infondata in quanto nella procedura di
deferimento che ha dato origine al procedimento di primo grado sono state rispettate tutte le
formalità previste dell'art. 25 C.G.S..
Nel merito il reclamo è fondato e va accolto.
La decisione del primo giudice si tonda sulle conclusioni dell'inchiesta condotta dall'Ufficio
Indagini che tuttavia non ha acquisito sufficienti elementi di prova in ordine all'identificazione degli
autori dell'aggressione patita dal medico sociale del Grosseto.
II calciatore Del Duca è stato riconosciuto come uno degli aggressori dal Baldi e dal
calciatore del Grosseto, Cucciardi; il Policano i) stato individuato dal solo Cucciardi, mentre il
Monaco è stato individuato come autore dei fatti dal solo medico.
A fronte di queste dichiarazioni accusatorie, gli incolpati hanno decisamente negato di aver
partecipato all'agqressione In particolare i calciatori Policano e Monaco, esclu
dendo qualsiasi loro coinvolgimento nei fatti accaduti a fine gara hanno dichiarato di essere stati tra
gli ultimi a rientrare negli spogliatoi, insieme ad uno degli Assistenti dell'arbitro.
Le dichiarazioni accusatorie nei confronti dei calciatori del Latina, identificati come
partecipanti all'aggressione del medico sociale del Grosseto, non hanno trovato alcun riscontro negli
atti ufficiali di gara e in particolare nel referto arbitrale e nelle dichiarazioni rese dal Direttore di
gara e dai due Assistenti i quali non hanno potuto riferire circa l'episodio avvenuto fuori dalla loro
diretta percezione, né risultano confermate da altri elementi obiettivi di prova.
In sostanza ci si trova di fronte a dichiarazioni contrastanti di due parti contrapposte, che sul
piano probatorio, in mancanza di altri elementi di riscontro, non possono che avere uguale valenza.
Non essendovi pertanto tranquillanti elementi di prova circa l'identificazione dei calciatori
Policano, Monaco e Del Duca in ordine ai comportamenti antiregolamentari loro ascritti, si impone
il loro proscioglimento.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'U.S.
Latina di Latina, annulla le sanzioni delle squalifiche fino al 30.11.1999 inflitte ai calciatori Del
Duca Augusto, Monaco Salvatore e Policano Roberto, nonché la sanzione dell'ammenda di L.
1.000.000 irrogata alla società reclamante. Ordina la restituzione della tassa versata.
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