F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 5/C – RIUNIONE DEL 5 AGOSTO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AWERSO DECISIONI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA CIRO’ KRIMISA/ROSSANESE DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 162 del 23.7.1999) APPELLO DELL’A.S. CALCIO CIRO’ KRIMISA AWERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSANESE/ RENDE DEL 28.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 182 del 23.7.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 5/C - RIUNIONE DEL 5 AGOSTO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AWERSO DECISIONI, A SEGUITO DI
PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA
CIRO' KRIMISA/ROSSANESE DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 162 del 23.7.1999)
APPELLO DELL'A.S. CALCIO CIRO' KRIMISA AWERSO DECISIONI, A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN
RELAZIONE ALLA GARA ROSSANESE/ RENDE DEL 28.3.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 182 del 23.7.1999)
Con atto del 7.6.1999, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Dilettanti:
a) in relazione alla gara Rossanese/Rende del 28.3.1999 - il Presidente del Rende F.B.C., Cado
Stellato;
- il Presidente della Rossanese Calcio, Natale Felicetti;
- il Dirigente della Rossanese Calcio, Claudio Antonio Sapia; - il calciatore del Rende F.B.C..
Rosalbino De Marco
perché rispondessero di violazione dall'art. 2 comma 1 C.G.S., per avere posto in essere atti diretti
ad alterare il corretto svolgimento della gara in questione;
b) in relazione alla gara Cirò Krimisa/Rossanese del 25.4.1999 - i medesimi Felicetti e Sapia;
- il tesserato per la Rossanese, Giuseppe Marino;
- i calciatori della Rossanese, Davide Visciglia, Franco Villirillo, Michele Castagno, Maurizio
Scorza e Francesco Giaquinto, perché rispondessero di violazione dall'art. 2 comma 1
C.G.S.. per avere in concorso tra loro compiuto atti diretti ad alterare il corretto svolgimento della
gara in questione; nonché il Dirigente del Calcio Cirò Krimisa, Siciliani Mario, per violazione
dall'art. 1 comma 1 C.G.S.; e le società Rende F.B.C. e Rossanese Calcio per responsabilità diretta e
oggettiva negli illeciti sportivi di cui sopra.
Con decisione pubblicata nel C.U. n. 182 del 23 luglio 1999 la Commissione Disciplinare
proscioglieva tutti i deferiti in relazione alla gara Rossanese/Rende, nonché il Siciliani ed il Calcio
Cirò Krimisa dallo specifico addebito.
Inoltre, in relazione alla gara Cirò Krimisa/Rossanese, riteneva che il comportamento tenuto
dalla presidentessa del Cirò (non incolpata dal Procuratore Federale), Patrizia Siciliani, potesse a
sua volta integrare gli estremi dell'illecito sportivo; e pertanto, sospeso il relativo giudizio, chiedeva
che il Procuratore Federale provvedesse al deferimento.
Avverso tale decisione proponeva appello a questa Commissione - limitatamente alle
disposizioni concernenti la gara Cirò Krimisa/Rossanese - il Procuratore Federale che, premesso di
non ravvisare nella condotta tenuta dalla Siciliani le caratteristiche dell'illecito sportivo, chiedeva
che gli atti fossero rimessi al primo giudice, per il corso ulteriore.
Appellava a sua volta, per i proscioglimenti concernenti la gara Rossanese/Rende, il Calcio Cirò
Krimisa, che denunciava difetto della motivazione sul punto.
Presentavano memorie difensive di contrasto all'appello del Procuratore Federale, i deferiti
per la gara Cirò Krimisa/Rossanese.
Ciò premesso, rileva preliminarmente la C.A.F. che la rinuncia all'appello, formalizzata dal
Procuratore Federale con comunicazione del 30.7.1999. è inefficace, alla stregua del disposto
dall'art. 23 comma 14 C.G.S.. essendo intervenuta nel corso di un procedimento per illecito
sportivo.
Tale appello è comunque inammissibile; ferma restando. invero, l'assoluta anomalia della
decisione impugnata - la quale, anziché giudicare sulla materia deferitale, si è arrogata poteri
investigativi nei confronti di soggetti estranei al thema decidendum', entrando quindi nell'ambito
operativo della Procura Federale. cha comunque ha già esternato al riguardo la propria opposta
decisione - poiché oggetto dell'impugnazione non è stata la parte dispositiva della delibera, ma
quella meramente ordinatoria (ovvero, la segnalazione di materia d'indagine al Procuratore Federale
e la sospensione del procedimento, atti tipicamente inoppugnabili), non vi è spazio per una
valutazione di questa C.A.F..
L'inammissibilità dell'appello esime dall'esame delle ragioni esposte con le memorie
difensive.
Ma inammissibile deve essere dichiarato anche all'appello del Calcio Cirò Krimisa, il quale, in
violazione dall'art. 23 comma S C.G.S. (sanzionato dalla inammissibilità, dal successivo comma
10), ha omesso di inviare copia dei mofrvi a tutte le parti interessate, ovvero - oltre al Procuratore
Federale - ai soggetti deferiti, in aggiunta alle due società.
Segue a tale declaratoria l'incameramento della relativa tassa.
Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Procuratore
Federale e dall'A.S. Calcio Cirò Krimisa di Cirò Marina (Crotone), li dichiara inammissibili.
Dispone l'incameramento della tassa versata dalla società appellante.
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