F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 5/C – RIUNIONE DEL 5 AGOSTO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AWERSO DECISIONI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA CIRO’ KRIMISA/ROSSANESE DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 162 del 23.7.1999) APPELLO DELL’A.S. CALCIO CIRO’ KRIMISA AWERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSANESE/ RENDE DEL 28.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 182 del 23.7.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 5/C - RIUNIONE DEL 5 AGOSTO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AWERSO DECISIONI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA CIRO' KRIMISA/ROSSANESE DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 162 del 23.7.1999) APPELLO DELL'A.S. CALCIO CIRO' KRIMISA AWERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSANESE/ RENDE DEL 28.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 182 del 23.7.1999) Con atto del 7.6.1999, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti: a) in relazione alla gara Rossanese/Rende del 28.3.1999 - il Presidente del Rende F.B.C., Cado Stellato; - il Presidente della Rossanese Calcio, Natale Felicetti; - il Dirigente della Rossanese Calcio, Claudio Antonio Sapia; - il calciatore del Rende F.B.C.. Rosalbino De Marco perché rispondessero di violazione dall'art. 2 comma 1 C.G.S., per avere posto in essere atti diretti ad alterare il corretto svolgimento della gara in questione; b) in relazione alla gara Cirò Krimisa/Rossanese del 25.4.1999 - i medesimi Felicetti e Sapia; - il tesserato per la Rossanese, Giuseppe Marino; - i calciatori della Rossanese, Davide Visciglia, Franco Villirillo, Michele Castagno, Maurizio Scorza e Francesco Giaquinto, perché rispondessero di violazione dall'art. 2 comma 1 C.G.S.. per avere in concorso tra loro compiuto atti diretti ad alterare il corretto svolgimento della gara in questione; nonché il Dirigente del Calcio Cirò Krimisa, Siciliani Mario, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S.; e le società Rende F.B.C. e Rossanese Calcio per responsabilità diretta e oggettiva negli illeciti sportivi di cui sopra. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 182 del 23 luglio 1999 la Commissione Disciplinare proscioglieva tutti i deferiti in relazione alla gara Rossanese/Rende, nonché il Siciliani ed il Calcio Cirò Krimisa dallo specifico addebito. Inoltre, in relazione alla gara Cirò Krimisa/Rossanese, riteneva che il comportamento tenuto dalla presidentessa del Cirò (non incolpata dal Procuratore Federale), Patrizia Siciliani, potesse a sua volta integrare gli estremi dell'illecito sportivo; e pertanto, sospeso il relativo giudizio, chiedeva che il Procuratore Federale provvedesse al deferimento. Avverso tale decisione proponeva appello a questa Commissione - limitatamente alle disposizioni concernenti la gara Cirò Krimisa/Rossanese - il Procuratore Federale che, premesso di non ravvisare nella condotta tenuta dalla Siciliani le caratteristiche dell'illecito sportivo, chiedeva che gli atti fossero rimessi al primo giudice, per il corso ulteriore. Appellava a sua volta, per i proscioglimenti concernenti la gara Rossanese/Rende, il Calcio Cirò Krimisa, che denunciava difetto della motivazione sul punto. Presentavano memorie difensive di contrasto all'appello del Procuratore Federale, i deferiti per la gara Cirò Krimisa/Rossanese. Ciò premesso, rileva preliminarmente la C.A.F. che la rinuncia all'appello, formalizzata dal Procuratore Federale con comunicazione del 30.7.1999. è inefficace, alla stregua del disposto dall'art. 23 comma 14 C.G.S.. essendo intervenuta nel corso di un procedimento per illecito sportivo. Tale appello è comunque inammissibile; ferma restando. invero, l'assoluta anomalia della decisione impugnata - la quale, anziché giudicare sulla materia deferitale, si è arrogata poteri investigativi nei confronti di soggetti estranei al thema decidendum', entrando quindi nell'ambito operativo della Procura Federale. cha comunque ha già esternato al riguardo la propria opposta decisione - poiché oggetto dell'impugnazione non è stata la parte dispositiva della delibera, ma quella meramente ordinatoria (ovvero, la segnalazione di materia d'indagine al Procuratore Federale e la sospensione del procedimento, atti tipicamente inoppugnabili), non vi è spazio per una valutazione di questa C.A.F.. L'inammissibilità dell'appello esime dall'esame delle ragioni esposte con le memorie difensive. Ma inammissibile deve essere dichiarato anche all'appello del Calcio Cirò Krimisa, il quale, in violazione dall'art. 23 comma S C.G.S. (sanzionato dalla inammissibilità, dal successivo comma 10), ha omesso di inviare copia dei mofrvi a tutte le parti interessate, ovvero - oltre al Procuratore Federale - ai soggetti deferiti, in aggiunta alle due società. Segue a tale declaratoria l'incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Procuratore Federale e dall'A.S. Calcio Cirò Krimisa di Cirò Marina (Crotone), li dichiara inammissibili. Dispone l'incameramento della tassa versata dalla società appellante.
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