F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. AURIEMMA MARIO AWERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 166 del 17.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. AURIEMMA MARIO AWERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 166 del 17.6.1999) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 166 del 17 giugno 1999, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, infliggeva al Sig. Mario Auriemma, Presidente della società Civitavecchia Calcio, la sanzione dell'inibizione di anni due a ricoprire incarichi federali e a rappresentare la società, per violazione dall'art. t comma t C.G.S.. Secondo I'atto di deferimento, I'Auriemma con telegrammi inviati all'Ufficio Indagini il 12.2 e il 28.1.1999, aveva affermato che il campionato in corso era stato falsato da presunti errori arbitrali, precisando, con dichiarazioni rese ai collaboratori dell'Ufficio Indagini, che in occasione della gara Civitavecchia/Latina del 27.1.1999 il risultato era stato truccato e che l'arbitro era stato corrotto dal Direttore generale del latina. L'Auriemma, inoltre, con successive dichiarazioni e interviste televisive aveva affermato che numerosi calciatori del Campionato Nazionale Dilettanti facevano uso di sostanze dopanti. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare propone ricorso l'Auriemma, deducendo: a) che le denunce e le comunicazioni inviate agli organi federali competenti, ancorché asseritamente infondate, dovevano considerarsi legittime manifestazioni delle attribuzioni e dei compiti di un presidente di una società di calcio; b) che il campionato in corso era stato definito 'falsificato' perchè si profilava uno stravolgimento in corsa delle norme organizzative emanate con il Comunicato Ufficiale n.1 del luglio 98; c) che non poteva essere confutata l'affermazione circa l'uso da parte dei giocatori di sostanze proibite, dal momento che nel Campionato Nazionale Dilettanti non sono previsti controlli antidoping; d) che la sanzione inflitta era pesantemente afflittiva e non in Iinea con altre pronunce di organi giudicanti. Concludeva, pertanto, chiedendo una deduzione della sanzione. II reclamo va parzialmente accolto. Le affermazioni dell'Auriemma, prospettate sia all'interno del sistema federale che all'esterno con dichiarazioni e interviste televisive, sono risultate completamente infondate alla luce degli approfonditi accertamenti dell'Ufficio Indagini. In particolare si sono evelate gratuite e prive di qualsiasi riscontro oggettivo le accuse mosse a tutta l'organizzazione federale di "falsificazione" del campionato in corso, in relazione ad inesistenti torti causati da parzialità della classe arbitrale,cosi come si è rilevata inconsistente la clamorosa denuncia dell'esistenza di casi di doping nei campionati della Lega Nazionale Dilettanti. Del pari. le indagini hanno permesso di accertare l'inesistenza dell'episodio di corruzione denunciato, in relazione alla gara Civitavecchia/Latina. Tali affermazioni non possono essere considerate una semplice espressione di critica, legittima se mantenute nei limiti della verità oggettiva dei fatti e nel rispetto dei principi sportivi della correttezza, della lealtà e della proibit8, a cui devono uniformarsi tutti gli atteggiamenti dei soggetti appartenenti all'organizzazione federale. Al contrario il comportamento dell'Auriemma integra un grave quanto infondato attacco alla classe arbitrale e a tutta l'organizzazione federale, accusate di una presunta mancanza di imparzialità per realizzare un presunto complotto istituzionale ai suoi danni. Deve pertanto essere ritenuto responsabile della violazione di cui all'art.1 C.G.S.. Tuttavia, la sanzione in concreto inflitta dal primo giudice appare eccessiva, anche in relazione a precedenti giudicati per violazioni analoghe, e si ritiene quindi equo rideterminare la pena da infliggere in mesi quattro di inibizione. Per questi motivi la C.A.F, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Auriemma Mario. riduce a mesi 4 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici e dispone restituirsi la tassa versata.
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