F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C – RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA FRATELLANZA SPORT SESTRESE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO DEI CALCIATORI BONETTI IVANO E ROMEO ANDREA NONCHÉ DELLA FRATELLANZA SPORT. SESTRESE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1, COMMA 1, E 7 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com.Uff. n. 79 del 7.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C - RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA FRATELLANZA SPORT SESTRESE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO DEI CALCIATORI BONETTI IVANO E ROMEO ANDREA NONCHÉ DELLA FRATELLANZA SPORT. SESTRESE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1, COMMA 1, E 7 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com.Uff. n. 79 del 7.4.2000) II Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con atto in data 15.3.1999 deferiva davanti alla competente Commissione Disciplinare la Società Fratellanza Sport. Sestrese e I calciatori Bonetti Ivano o Romeo Andrea per rispondere, la prima della violazione dell'art.7 C.G.S. e i secondi per la violazione di cui all'art.1 dello stesso Codice. avendo i suddetti calciatori preso parte alla gara Villacidrese/Fratellanza Sport. Sestrese del 5.12.1999, nonostante la squalifica loro inflitta dal competente Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n.44 del 2.12.1999. La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, ritenuto che la contestata violazione delle norme regolamentari poteva essere perseguita con le sanzioni previste dell'art. 8 lett. b/f C.G.S.. infliggeva alla Società Fratellanza Sport. Sestrese la penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, e ai calciatori Bonetti e Romeo la squalifica per tre gare. Avverso questa decisione propone appello la Società Fratellanza Sport. Sestrese, deducendo che, nel caso in specie, essendo il deferimento avvenuto per la violazione delI'art.7 comma S C.G.S., questo doveva ritenersi tardivo e inammissibile per il decorso del termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara, previsto dall'art. 19 n. 2 dello stesso Codice e la Commissione Disciplinare non avrebbe potuto applicare le diverse sanzioni previste dell'art. B. Nel merito rileva che nessun dolo o colpa poteva addebitarsi ai due calciatori che non erano a conoscenza della delibera del Giudice Sportivo. Conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento della impugnata decisione e, per i calciatori, una congrua riduzione della sanzione inflitta. L'appello é infondato e va respinto. Ai sensi dall'art. 25 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola i procedimenti in ordine alle sanzioni da irrogare su denuncia degli Organi Federali, i procedimenti in parola si svolgono sulla base degli "elementi di denuncia", dei quali gli interessati devono essere informati da parte dell'organo denunciante. Nella fattispecie, gli elementi di fatto della denuncia sono costituiti dalla posizione irregolare dei calciatori Bonetti e Romeo per effetto della squalifica dl una gara comminata dal Giudice Sportivo o tali elementi sono stati regolarmente e compiutamente enunciati nelI'atto di deferimento portato a conoscenza delle parti. Quello che conta, infatti, nell'atto di incolpazione è il fatto, inteso come evento materiale e naturalistico, e non gia la qualificazione giuridica di esso o la precisa indicazione della norma regolamentare violata. Nella valutazione dei fatti contestati, pertanto, il primo giudice poteva dare una qualificazione giuridica diversa da quella risultante dall'atto di deferimento e legittimamente ha applicato le sanzioni previste dell'art. 8. lett. b/f C.G.S., allo scopo di salvaguardare la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dalla partecipazione di calciatori in posizione irregolare Per quanto concerne la sanzione inflitta ai calciatori Bonetti e Romeo, deve ritenersi priva di fondamento la deduzione relativa alla loro presunta buona fede, dal momento che le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia Sportiva sono rese note attraverso i comunicati ufficiali e si presumono conosciute dalla data della relativa pubblicazione. Si tratta, come è noto, di una presunzione assoluta che non ammette prova contraria. La sanzione appare congrua in relazione alla violazione regolamentare contestata e non appare suscettibile di riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Fratellanza Sport. Sestrese di Genova ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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