COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 18 del 12.09.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DEL PRESIDENTE PRO-TEMPODE DELLA SOCIETA’ A.S. OGGIONO CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. OGGIONO CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 5672.18/218 ADS/as del 03.07.2003).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 18 del 12.09.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DEL
PRESIDENTE PRO-TEMPODE DELLA SOCIETA’ A.S. OGGIONO CALCIO S.r.l. PER
VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’
A.S. OGGIONO CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota
n. 5672.18/218 ADS/as del 03.07.2003).
La Commissione Disciplinare,
ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di previamente accertare se le circostanze dedotte, dal
deferito a sua difesa - assoluta estraneità all’illecito di falso, compiuto, a sua insaputa, da altri
soggetti – rispondano a verità,
SOSPENDE
il procedimento, e manda all’Ufficio Indagini ai fini del compimento di ogni opportuno
accertamento volto a ricostruire le modalità di tempo e di luogo della sottoscrizione del
trasferimento accertato come falso, e della dedotta successiva consegna all’odierno deferito, e, in
particolare, se rispondano a verità le modalità esposte dal deferito nelle sue difese, e se il
calciatore Norbert disponga dell’originale o della copia del trasferimento annuale che, a suo dire,
avrebbe sottoscritto.
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