COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 23.09.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIRINA SIMONE, GRASSO BIAGIO (tesserati S.S. Villacidrese) E SIBILIA GIANCARLO (allenatore S.S. Villacidrese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. VILLACIDRESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 86/438pf/EF/MM del 16.07.2003).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 23.09.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIRINA SIMONE, GRASSO BIAGIO (tesserati S.S. Villacidrese) E SIBILIA GIANCARLO (allenatore S.S. Villacidrese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. VILLACIDRESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 86/438pf/EF/MM del 16.07.2003). La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ascoltato il rappresentante della Procura Federale in persona del prof. Domenico Carletti il quale conclude per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni: Cirina Simone, squalifica per dieci gare effettive; Grasso Biagio, squalifica per tre gare effettive; Sibilia Giancarlo, squalifica per mesi tre e l’ammenda di euro 600,00 per la Società S.S. Villacidrese in considerazione del fattivo comportamento dei dirigenti, e rilevato che La istanza di rinvio sottoscritta dai deferiti – anche in considerazione della motivata opposizione del rappresentante della Procura – non può essere accolta. A tale riguardo questa Commissione osserva che – in difetto di normativa regolante il diritto difensivo di differire il dibattimento in caso di legittimo impedimento – la relativa questione debba essere risolta alla luce dei principi generali comuni, in subiecta materia, a tutti gli ordinamenti, e dei principi propri dell’ordinamento sportivo. Orbene, alla stregua di tali principi, devesi ritenere che una istanza di rinvio possa essere accolta solo ove rechi anche la sottoscrizione del soggetto che deduce l’impedimento, sia proposta tempestivamente, e, cioè, immediatamente dopo l’insorgenza dell’evento indicato come impeditivo, sia comunicata alle eventuali controparti, sia fondata su circostanze costituenti “significativo impedimento”, e sia accompagnata, ove possibile, dalla documentazione dell’impedimento stesso, e quantomeno, da una sua circostanziata descrizione. E, invero, nella specie non si ravvisa, invece, nemmeno uno dei requisiti di ammissibilità più sopra individuati: la istanza non è sottoscritta dall’assistente della parte che si deduce colpito dall’impedimento, non è provato che essa sia stata proposta non appena insorto l’asserito impedimento, e quest’ultimo, infine, se pur astrattamente significativo, non risulta in alcun modo provato, né descritto in termini sufficientemente specifici da consentire eventuali controlli. La comune difesa dei deferiti risulta sostanzialmente limitata alla questione pregiudiziale della sussistenza di un preteso giudicato formatosi a seguito della decisione del Giudice Sportivo a sua volta fondata sugli atti ufficiali della gara. L’eccezione non ha alcun pregio in quanto, per un verso, i fatti contestati risultano compiuti prima della gara e successivamente alla stessa e, dunque, al di fuori della ordinaria giurisdizione “esclusiva” degli ufficiali di gara e, per altro verso, essi non risultano in alcun modo esclusi e/o diversamente accertati dai richiamati ufficiali di gara. I fatti contestati, oltre a non risultare, nel merito, sostanzialmente contestati dalle deduzioni difensive, tutte incentrate sulla ora esaminata eccezione di giudicato, risultano chiaramente accertati sulla scorta della relazione del Commissario di campo, e delle altre indagini espletate. Sanzioni adeguate ai fatti sopra accertati risultano, dunque, la squalifica per cinque giornate al calciatore Cirina – responsabile di gravi minacce e di espressioni lesive del prestigio di soggetti dell’ordinamento federale – la squalifica per due giornate al calciatore Grasso – responsabile di gravi offese e minacce in danno di un dirigente della squadra avversaria - la squalifica di mesi uno all’allenatore Sibilia – responsabile di gravi offese e minacce in danno del medesimo dirigente della squadra avversaria – l’ammenda di euro 600,00 a carico della Società S.S. Villacidrese, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati, sanzione, quest’ultima, contenuta nei minimi in considerazione del corretto e fattivo comportamento mantenuto dai dirigenti della medesima, ed emergente da tutti gli atti esaminati, P.Q.M. in accoglimento del deferimento della Procura federale infligge le seguenti sanzioni: al calciatore Cirina Simone, la squalifica per cinque giornate effettive di gara; al calciatore Grasso Biagio, la squalifica per due giornate effettive di gara; all’allenatore Sibilia Giancarlo, la squalifica di un mese; alla S.S. Villacidrese l’ammenda di euro 600,00 (seicento) per responsabilità oggettiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it