COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 03.10.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LITTERIO CAMILLO (Presidente F.C. Pro Vasto), SANSONETTI MARCELLO (calciatore F.C. Pro Vasto) E DE FILIPPIS GIUSEPPE (direttore sportivo F.C. Pro Vasto) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 E 94ter DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 28/378pf/EF/MM del 04.07.2003).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 03.10.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LITTERIO CAMILLO (Presidente F.C. Pro Vasto), SANSONETTI MARCELLO (calciatore F.C. Pro Vasto) E DE FILIPPIS GIUSEPPE (direttore sportivo F.C. Pro Vasto) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 E 94ter DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 28/378pf/EF/MM del 04.07.2003). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, visti gli atti, sentito nel corso della riunione del 25 settembre 2003 la Società e i tesserati deferiti assistiti dai rispettivi difensori nonché il rappresentante della Procura Federale in persona del dott. Salvatore Alemanno, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni: per Camillo Litterio mesi sei di inibizione; per Marcello Sansonetti cinque giornate di squalifica; per Giuseppe De Filippis mesi quattro di inibizione e l’ammenda di euro 1.000,00 per la Società F.C. Pro Vasto. OSSERVA Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il dott. Camillo Litterio, Presidente della F.C. Pro Vasto, il sig. Marcello Sansonetti, calciatore tesserato con la F.C. Pro Vasto, il sig. Giuseppe De Filippis, dirigente della F.C. Pro Vasto e la Società F.C. Pro Vasto per rispondere, i primi tre, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 94 e 94 ter delle N.O.I.F., la Società F.C. Pro Vasto della violazione di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri tesserati. A sostegno del deferimento, il Procuratore Federale ha posto le risultanze di alcuni accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini – nell’ambito di una più ampia istruttoria avente ad oggetto l’asserita somministrazione di sostanze dopanti da parte della Società F.C. Pro Vasto in danno del proprio calciatore Sansonetti – da cui sarebbe risultato che il Presidente della Società deferita ed il calciatore Sansonetti avrebbero stipulato, per la stagione sportiva 2002/2003, due contratti, uno depositato in Lega, ed uno non depositato e garantito da assegni post datati. In particolare, il contratto depositato prevedeva, qual compenso dovuto dalla Società al calciatore a fronte delle sue prestazioni sportive, l’importo di euro 5.000,00; il secondo, l’importo di euro 51.129,00. Dell’esistenza dei due contratti sarebbe stato a conoscenza il direttore sportivo della Società, il sig. De Filippis, il quale avrebbe omesso di darne notizia ai competenti Organi Federali. Il deferimento è fondato e va accolto. E’ difatti risultato documentalmente provato, e peraltro confermato dalle stesse dichiarazioni rese dai deferiti nel corso della riunione del 25 settembre u.s., che le parti erano addivenute alla sottoscrizione dei due accordi, e che il contratto di euro 51.129,00 era quello che regolamentava effettivamente i rapporti economici in essere tra le parti; dell’esistenza della vigenza degli accordi è risultato altresì provato che fosse a conoscenza il De Filippis. Da quanto sopra discende la responsabilità dei soggetti in merito alle contestazioni loro specificatamente mosse dalla Procura Federale, tenendo conto che l’art. 94 ter delle N.O.I.F. stabilisce specificatamente il divieto, con riferimento agli accordi economici tra Società e calciatori per i Campionati Nazionali della L.N.D., del superamento dell’importo annuale lordo di euro 25.822,00, nel caso di specie ampiamente superato. In merito alle sanzioni, deve essere comminata alla F.C. Pro Vasto, ex art. 7 comma 4 del C.G.S., la sanzione dell’ammenda di euro 25.307,00, pari alla differenza tra l’importo pattuito (euro 51.129.00) ed il tetto massimo previsto dalle N.O.I.F. (euro 25.822,00) ex art. 94 ter delle N.O.I.F.; al calciatore la sanzione della squalifica di mesi sette; al Presidente la sanzione dell’inibizione di medi sette; al De Filippis la sanzione dell’inibizione di mesi quattro, P.Q.M. In accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità dei soggetti deferiti e commina alla F.C. Pro Vasto la sanzione dell’ammenda di euro 25.307,00; al dott. Camillo Litterio, Presidente della Società deferita, la sanzione dell’inibizione di mesi sette; al sig. Giuseppe De Filippis, dirigente della F.C. Pro Vasto, la sanzione dell’inibizione di mesi quattro; al calciatore Marcello Sansonetti la sanzione della squalifica per mesi sette. Il Presidente della C.D.
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