F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 21 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. SFERRAZZA GIOACHINO E DELL’U.S. CANICATTI’ AVVERSO, RISPETTIVAMENTE, LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.1996 E LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 4 GARE EFFETTIVE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.1996 DEL PRESIDENTE, SIG. SFERRAZZA GIOACHINO, LORO INFLITTE A SEGUITO DELLA GARA CANICATTI’/SILANA DEL 12.11.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 90 del 24.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 21 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. SFERRAZZA GIOACHINO E DELL'U.S. CANICATTI' AVVERSO, RISPETTIVAMENTE, LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.1996 E LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 4 GARE EFFETTIVE E DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.1996 DEL PRESIDENTE, SIG. SFERRAZZA GIOACHINO, LORO INFLITTE A SEGUITO DELLA GARA CANICATTI'/SILANA DEL 12.11.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 90 del 24.11.1995) Nel rapporto arbitrale della gara Canicattì/Silano, disputata per il Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I, il 12 novembre 1995 e terminata con il punteggio di 3-1 per la società ospite, si riferisce: - che, al 25' del primo tempo, dopo una rete segnata dalla squadra ospite, il Sig. Sferruzza Gioachino, Dirigente accompagnatore ufficiale della U.S. Canicattì, entrava sul terreno di giuoco, rivolgendo all'arbitro una frase gravemente offensiva, e, invitato ad uscire dal campo, si collocava dietro la rete di recinzione continuando ad ingiurare il Direttore di gara, entrando ed uscendo da un buco presente nella recinzione; - che, alla fine del primo tempo, altra persona mostrava al Direttore di gara un col- tello a serramanico chiuso, accompagnando il gesto con una frase minacciosa; - che ancora un'altra persona, precedentemente presentatasi al Direttore di gara prima dell'inizio della partita, come Presidente della U.S. Canicattì; al rientro dell'arbitro negli spogliatoi, lo colpiva con uno schiaffo insultandolo; - che, alla ripresa della gara e per tutto il secondo tempo, il Sig. Sferrazza e la persona qualificatasi come Presidente dall'U.S. Canicattì proseguivano a insultare e a minacciare il Direttore di gara. Nel rapporto di uno dei guardalinee, poi, si legge che al 45' del secondo tempo, il guardalinee era stato fatto oggetto di sputi, lancio di bottiglie di plastica vuote e di acqua fredda che lo colpivano alla testa e al collo. Per i fatti suesposti il Giudica Sportivo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 15 novembre 1995, irrogava all'U.S. Canicattì la sanzione della squalifica del campo di gara per quattro giornate e ai Sig. Sferrazza Gioachino I'inibizione fino al 31 dicembre 1996. Avverso detta decisione proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare I'U.S. Canicattì e la Commissione, rilevato che il reclamo fondava esclusivamente sulla totale contestazione delle risultanze desumibili dai rapporti del Direttore di gara e del guardalinee e che; pertanto, in forza dei principi contenuti nell'att. 25 del Codice di Giustizia Sportiva; a dette deduzioni non poteva riconoscersi alcuna efficacia, respingeva il reclamo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 24 novembre 1995. Per analoghe considerazioni la Commissione Disciplinare respingeva anche il reclamo del Sig. Sferrazza, con decisione pubblicata anch'essa sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 24 novembre 1995. Avverso le decisioni della Commissione Disciplinare propongono separati appelli in questa sede I'U.S. Canicattì e il Sig. Sferrazza Gioachino. I due appelli, che possono essere riuniti e trattati unitariamente, devono essere rigettati. Gli appellanti anche nelle deduzioni proposte in questa sede, in nessun punto contestano specificamente, con elementi di fatto, che gli episodi denunciati dal Direttore di gara non si siano effettivamente verificati, ma si limitano ad una generica confutazione del referto arbitrale. Anche la C.A.F., pertanto, deve fare applicazione del principio posto dell'art. 25 del Codice dì Giustizia Sportiva, per il quale i procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento di una gara si svolgono sulla base dei documenti ufficiali, ai quali, secondo principi costantemente affermati dalla giurisprudenza in materia, deve riconoscersi la natura di fonte privilegiata di prova. E' noto, infatti; che solo con elementi di obiettivo rilievo, di fatto o anche soltanto logici; è possibile contestare le risultanze desumibili dagli atti ufficiali. Nella specie, gli appellanti non forniscono alcuno di detti elementi, ma solo versioni di parte, non suffragate da alcun obiettivo riscontro, che non possono valere ad inficiare le risultanze desumibili dal reférto arbitrale e dal rapporto del guardalinee. . Gli appelli riuniti, pertanto, non possono che essere rigettati, con conseguente inca- . meramento delle tasse di reclamo versate dagli appellanti. Per i suesposti motivi, la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Sig. Sferrazza Gioachino e dell'U.S. Canicattì di Canicattì (Agrigento), li respinge e dispone I'incameramento delle relative tasse.
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