F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 8 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. NUOVA NARDO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO Dl GIUOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA A SEGUITO DELLA GARA MOLFETTA/NUOVA NARDO CALCIO DEL 21.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 128 del 2.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 8 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. NUOVA NARDO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO Dl GIUOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA A SEGUITO DELLA GARA MOLFETTA/NUOVA NARDO CALCIO DEL 21.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 128 del 2.2.1996) L'A.C. Nuova Nardo Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la sanzione della squalifica del campo di giunco per una gíornata effettiva, a seguito della gara Moltetta/Nuova Nardo Calcio del 21.01.1996, inflittale con delibera della Commissione Discíplínare presso la Lega Nazionale Dilettanti apparsa sul Com. Uff. n. 128 del 2 febbraio 1996. L'appellante non muove contestazioni in ordine alla sussistenza dei fatti addebitati e ritenuti sía dal Giudice Sportivo che dalla Commissione Disciplinare, ma si limita a censurare la decisione impugnata sotto il profilo della asserita gravita ed eccessivítà della sanzione in relazione ad un comportamento dei tifosi della società che non avrebbe determinato alcun serio perícolo per la incolumità pubblica, essendosi esaurito nel modesto Iancio di oggetti in campo (che non hanno colpito il guardalinee nei cui confronti erano diretti.) L'appello non è meritevole di accoglimento. II Collegío, in ordine alla sussístenza dei fatti contestati e ritenuti in sede di giustizía sportiva ed alla fine dí meglio evídenziare la condotta tenuta dai tifosi della Nuova Nardo Calcio in occasione della gara Molfetta/Nuova Nardo Calcio del 21.01.1996, sí rifà aglí atti ufficiali ed in particolare al rapporto del Commissario di Campo del 22.01.1996 ed al supplemento di rapporto arbitrale, che come noto costituiscono fonte privilegiata di prova. Orbene, da talí atti emerge che i tífosí della A.C. Nuova Nardo hanno reiteratamente lanciato fumogeni, petardí, píetre, lattine, monetine ed aste di tamburo nel campo dí giunco e segnatamente all'indirizzo del guardalinee Ercolíno Mario. E' emerso, inoltre, che un tifoso della A.C. Nuova Nardo Calcio, dopo avere scavalcato la rete, si era lanciato contro il suddetto guardalinee con I'intenzione di colpirlo, non riuscendovi perché I'Ercolìno Mario di corsa si era diretto verso il centro del campo, mentre I'invasore veniva prontamente fermato. Risulta, infine, che il comportamento dei tifosi ha indotto I'arbitro alla sospensione della gara per la durata dì circa cinque minuti. Da quanto sopra appare chiaramente la particolare gravità dei fatti contestati ed adeguata appare la misura della sanzione applicata dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commìssìone Dìsciplinare. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dalla A.C. Nuova Nardò Calcio di Nardò (Lecce) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
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