F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. IGEA VIRTUS AVVERSO AL SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 123 del 26.1.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. IGEA VIRTUS AVVERSO AL SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 123 del 26.1.1996)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, letti gli atti ufficiali relativi alla
gara Milazzo/Igea Virus, disputata il 7 gennaio 1996, per il Campionato Nazionale,
Girone I, irrogava all'A.S. Igea Virus la squalifica del campo di giuoco per due gare effet-
tive "per lancio, da parte di propri sostenitori in campo avverso, di un petardo che esplodeva nei pressi di un guardalinee, che, colpito ad un orecchio da una scheggia, doveva essere soccorso dal medico della squadra ospitante". Dai rapporti del Direttore di gara, dei guardalinee e del Commissario di Campo emerge che i sostenitori della squadra ospite lanciavano in campo sassi, sputi e danneggiavano la rete di recensione (Com. Uff. n. 51 del 10 gennaio 1996.)
La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dall'A.S. Igea Virtus, che confutava, con il richiamo all'art. 25, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva che conferisce ai rapporti dell'arbitro, dei guardalinee e del
Commissario di Campo fede probatoria privilegiata, la diversa versione dei fatti rappre-
sentati dalla società reclamante.
Propone ora appello in questa sede I'A.S. Igea Virtus istando per una riduzione della sanzione ritenuta sproporzionata.
II reclamo può essere parzialmente accolto.
Rileva, infatti, la C.A.F. che, sebbene le intemperanze del pubblico non possano
essere definite di lieve entità, le sanzioni irrogate appaiono effettivamente eccessive, e,
pertanto, tenendo anche conto dei criteri retributivi ordinariamente seguiti da questa
C.A.F, possono essere adeguate con maggiore aderenza ai fatti verificatisi.
Ciò stante, la C.A.F. ritiee che possa ridursi la squalifica del campì di giuoco della A.S. Igea Virtus ad una gara effettiva e possa irrogarsi alla stessa I' ammenda di L.
1.000.000 .
Pertanto, la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto
dall' A.S. Igea Virtus di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), riduce la sanzione della squalifica del campo di giuoco ad una gara effettiva ed infligge quella dell'ammenda di L.
1.000.000. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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