F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO E RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S. ARDITA AVVERSO DECISIONI MERITO-GARA ARDITA/IUVE CLUB GIOIA DEL COLLE DEL17.12.1995(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 25 del 10.1.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO E RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'U.S. ARDITA AVVERSO DECISIONI MERITO-GARA ARDITA/IUVE CLUB GIOIA DEL COLLE DEL17.12.1995(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 25 del 10.1.1996). Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglía del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica deliberando in merito al reclamo sporto dal Iuve Club Gioia del Colle avverso la regolarità della gara del Campionato Regionale Allievi disputata contro I'U.S. Ardita il 17.12.1.995 accettava che alla medesima aveva partecipato il calciatore Giuseppe De Scala, tesserato per tale ultima società, il quale risultava squalifícato per una gara, come da decisione pubblicata nel C.U. n.22 del 14.12.1995. Pertanto, con delibera contenuta nel C.U. n. 25.del 10gennaio 1996, infliggeva all'U.S. Ardita la punizione sportiva della perdita della gara, al calciatore De Scala la squalifica fíno al 29.2.1996, alla medesima società I'ammenda di L.100.000 ed al Dírigente Accompagnatore ufficiale, Domenico Nisio, I'inibizione fino al 15,3.1996. Avverso tale decisione ricorreva con separati gravami,a questa C.A.F., I'U.S. Ardita, la quale, nell'interesse proprio e del calciatore, ne chiedeva I'annullamento, previa ríunione dell'appello e del ricorso per revocazione. Sosteneva la reclamante che nel corso della gara disputata contro l'A.S, Olimpia Bitonto il 10.12.1995, nessuno dei suoi calciatori era stato ammonito o espulso, era dunque indispensabile che il successivo comunicato ufficiale recasse la squalifica del De Scala; essa vi era invece stata inclusa, a seguito di errore dell'arbitro; che aveva espulso il calciatore avversario Pasquale Castellano, indicando invece le generalità del De Scala. Se poteva essere imputata all'appellante la mancata consultazione del detto comunicato era però indiscutibile la sua buona fede, proprio per lo svolgimento della gara, non contrassegnato da alcuin provvedimento disciplinare a carico di propri tesserati. Per tale motivo, era stato utilízzato nella gara successiva il De Scala. L'appello ed il ricorso per revocazione oggi riuniti per connessione, appaiono meritevole di accoglimento . Non è dubitabile che la squalifica del calciatore De Scala sia stata inflitta erroneamente dall'Organo disciplinare, dal momento che nel referto dell'arbítro il suo nominativo appariva si come quello del calciatore espulso, ma con attribuzione alla società avversaria e non a quella di appartenenza. Sarebbe stato quindi doveroso indagare sulla reale identità del calciatore colpito da espulsione. Indagine che, peraltro si risolve oggi positivamente sia sulla base del referto arbitrale, sia sulla corretta attestazione da parte della A.S. Olimpia Bitonto, che ammette I'avvenuta espulsione del proprío calciatore e conferma di non averlo utilizzato, in quanto colpito da squalifica automatica, nella gara successiva. E' appena il caso di rilevare, poí, come una sanzione disciplinare, ancorché riportata nel Comunicato Ufficiale, sia príva di qualunque efficacia ove se ne accerti, ex post, la infondatezza per errore di persona e non assuma alcun valore inibitorío della regolare partecipazione a gare. Ne consegue che la delibera impugnata deve essere annullata in ogní suo capo, ripristinandosi il risultato acquisito sul campo (Ardita/luve Club Gioía del Colle 5-1). La tassa reclamo va restituita. Per í suesposti motivi la C.A.F., riuniti l'appello ed il ricorso per revocazione come innanzi proposti dell'U.S. Ardita dí Bari, li accoglie, annullando I'impugnata delibera e ripristinando il risultato di 5-1 conseguito sul campo nella suindicata gara. Ordina la'restituzlone delle relative tasse.
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