F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. AREZZO E DEL SIG. GRAZIANI FRANCESCO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE A SEGUITO DELLA GARACITTA DI CASTELLO/AREZZO DEL 25.2.1996(Delibera della commissione disciplinare presso la L.N.D. com.uff. n. 158 dell’8.3.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. AREZZO E DEL SIG. GRAZIANI FRANCESCO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE A SEGUITO DELLA GARACITTA DI CASTELLO/AREZZO DEL 25.2.1996(Delibera della commissione disciplinare presso la L.N.D. com.uff. n. 158 dell'8.3.1996). II Giudice Sportivo presso la lega Nazionale Dilettanti, esaminato il referto arbitrale relativo alla gara Città di Castello/Arezzo,disputata per il Campionato Nazionale Dilettanti il 25 febbraio 1996 e terminato con la vittoria della squadra ospitata per 2-1, infliggeva all'A.C. Arezzo s.r.l. l'ammenda di L. 3.000.000, per lancio di oggetti da parte dei propri sostenitori contro un guardalinee; per insulti nei confronti dello stesso giudice di linea, perché due sostenitori erano entrati in campo per esultare al gol messo a segno dalla propria squadra, e infine perché era stata abbattuta da parte dei sostenitori per circa cinquanta metri a rete di recinzione del campo di giuoco al presidénte dell'A.C. Arezzo s.r.l., Sig. Francesco Graziani, la inibizione ad assolvere mansioni ufficiali fino al 30 aprile 1996, perché "questi, a fine gara, essendogli stato momentaneamente inibito I'ingresso agli spogliatoi, proferiva nei confronti del Commissario di Campo frasi ingiuriose e, successivamente, appena entrato nello spiazzo antistante gli spogliatoi, gli si scagliava contro tentando di aggredirlo, senza riuscirvi pr il pronto intervento dei dirigenti delle due squadre al calciatore Nofri Onofri Federico, infine, capitano della stessa società, la squalifica per due giornate effettive di gara, per essersi rivolto con gesti offensivi e di scherno al pubblico (Coni. Uff. n. 70 del 28 febbraío 1996). La delibera veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dall'A.C. Arezzo s.r.I. (Coni. Uff. n. 158 dell'8 marzo 1996) . Avverso Ia predetta decísíone propongono separatí aPPelli l'A.C, Arezzo s.r.l. e il Sig. Graziani. Gli appelli che possono essere riuniti e trattatí congiuntamente; stante l'evidente connessione, possono essere parzialmente accolti. Quanto alla posízione del Grazíani, non emerge dal rapporto del Commissario di Campo, contrariamente a quanto si legge nella decisione impugnata, che al medesimo Graziani fosse nota la qualità della persona che aveva disposto il dívieto dí accesso agli spoglíatoi, anche aí dirígenti delle società e, per quanto lo riguardava, anche al presidente della squadra ospite, e, pertanto, non può utilizzarsi tale profilo dei fatto come elemento di valutazione per la quantificazione della sanzione, che pur deve essere irrogata al predetto tesserato per il comportamento non commendevole tenuto. Considerate, pertanto, tutte le circostanze del caso, il Collegio ritíene che possa ridursi la inibizíone ínflitta al Graziani stabilendone la durata fino al 15 marzo 1996. Del pari risulta eccessiva la misura dell'ammenda inflitta all'A.C. Arezzo s.r.l. per le intemperanze dei suoi sostenitori che, a parte il lancio di oggetti in campo all'indirizzo del giudice dí Iinea, non possono certamente definirsi di particolare gravità. Non sembrano talí, infatti, ne I'ingresso sul terreno di gioco di due sostenitori per esultare né I'abbattimento della rete dovuta al fatto che numerosi sostenitori vi si erano "aggrappati", come si legge nei referto arbitrale, e non ad uno scardinamento volontario delta rete da parte degli stessi. Anche l'ammenda va quindi ridotta e la C.A.F ritiene congrua, anche in considerazione della categoria di appartenenza della società responsabile, I'ammenda di l. 1.500.000. Infine, si rivela incongrua anche la squalifica per due giornate di gara inflitte ai calciatore Nefrí. Più consona al fatto ascritto al predetto calciatore; ad avviso del Collegio, deve ritenersi la squalífica per una giornata di gara, alla luce dei criteri retributivi ordinariamente seguiti da questa C.A.F Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dall'A.C. Arezzo di Arezzo e dal Presidente Graziani Francesco; in parziale accoglimento degli stessi, riduce come di seguito indicato le sanzioni inflitte: - a L. 1.500.000 l'ammenda alla società; - al 15.3.1996 I'inibizione al Presidente Sig. Graziani Francesco; - ad una giornata di gara la. squalifica al calciatore NofrI Onofri Federico; - ordina la restituzione delle tasse versate.
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