F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 21 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. MONTEROTONDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEROTONDO/CIVITAVECCHIA CALCIO DEL 17.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 145 del 23.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 21 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. MONTEROTONDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEROTONDO/CIVITAVECCHIA CALCIO DEL 17.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 145 del 23.2.1996) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 61 del 7 febbraio 1996 il Giudice Sportivo presso la L.N.D., decidendo a seguito di reclamo avverso la regolarità della gara Monterotondo/Civitavecchia Calcio disputata il 17.12.1995 per il Campionato Nazionale Dilettanti, sporto dalla U.S. Monterotondo, che lamentava la partecipazione alla stessa del calciatore Alessandro Pongi (del Civitavecchia), squalificato per recidività in ammonizioni, lo respingeva, confermando il risultato acquisito sul campo, in quanto rilevava I'insussistenza di qualunque provvedimento di squalifica a carico dello stesso. Tale decisione veniva impugnata dell'U.S. Monterotondo dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega medesima che, con delibera pubblicata nel C.U. n. 145 del 23 febbraio 1996, confermava il provvedimento del Giudice Sportivo osservando che, quale che fosse il numero delle ammonizioni gravanti sul calciatore, in assenza di un formale provvedimento di squalifica da parte dell'Organo disciplinare, regolarmente pubblicato, la posizione del medesimo era regolare, ai fini della partecipazione a gare. Ricorre ora a questa C.A.F I'U.S Monterotondo, ribadendo che il Pongi - come del resto la sua società di appartenenza doveva sapere - aveva collezionato ben cinque ammonizioni, onde già alla quarta (incorsa comunque prima della disputa della gara di cui sopra) avrebbe dovuto essere automaticamente squalificato; I'errore di computo operato dal Giudice Sportivo non poteva essere artatamente sfruttato dalla società avversaria, né formalisticamente contestato in sede disciplinare. Chiedeva, quindi, I'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara stessa, a carico della controparte. L'appello è infondato, in quanto le decisioni adottate nelle precedenti sedi sono perfettamente legittime e corrispondenti al dettato normativo. È vero, infatti, che, come stabilisce I'art. 9 comma 8 C.G.S., il calciatore recidivo in ammonizioni, incorre in squalifica quando riporta la quarta, e successivamente a scalare; tuttavia I'automatismo della sanzione non opera (come questa C.A.F. ha più volte affermato) a prescindere dalla emanazione di un formale provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel comunicato ufficiale. Infatti, I'art. 36 comma 2 C.G.S. (inserito nel Titolo VIII, che regola I'attività calcistica dilettantistica a livello regionale, sotto il profilo disciplinare) espressamente prevede che solo I'espulsione di un calciatore comporti, automaticamente e "senza declaratoria del Giudice Sportivo", la squalifica per almeno una gara. Tale esplicita previsione esclude che dal cennato formale provvedimento possa prescindersi per tutti gli altri casi di automatismo della sanzione, stante I'eccezionalità della normativa contenuta nel citato comma 2 dall'art. 36, non estensibile ad altre fattispecie e ad ambiti agonistici di livello nazionale. La tesi citata trova implicita conferma nell'art. 12 comma 2 C.G.S.. Poiché I'argomento è testualmente risolto dal legislatore calcistico, le ulteriori considerazioni svolte dall'appellante sono.estranee al thema decidendum. II ricorso va conseguentemente respinto, incamerandosi la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dell'U.S. Monterotondo di Monterotondo (Roma) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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