F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. GRAVINA KATANE SIVORIANA AVVERSO LE SQUALIFI-CHE INFLITTE AI CALCIATORI BERTI VINCENZO, CAMPANELLA POMPEO, CAMPANELLA GIOVANNI E FERRARA ROCCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comm. Uff. n. 208 del 19.5.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. GRAVINA KATANE SIVORIANA AVVERSO LE SQUALIFI-CHE INFLITTE AI CALCIATORI BERTI VINCENZO, CAMPANELLA POMPEO, CAMPANELLA GIOVANNI E FERRARA ROCCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comm. Uff. n. 208 del 19.5.1995) La S.S. Gravina Katane Sivoriana ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 208 pubblicato il 19 maggio 1995, concernente squalifiche di varia durata inflitte ad alcuni calciatori per essa tesserati. II reclamo deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art..27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, in quanto i motivi risultano spediti il l6 giugno 1995, vale a dire I' ottavo giorno successivo a quello (8.6.1995) in cui l'appellante aveva ricevuto i richiesti documenti ufficiali, e quindi oltre il termine di sette giorni previsto dalla su richiamata norma regolamentare. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività dell'invio dei motivi dopo la ricezione della copia degli atti ufficiali, I' appello come innanzi proposto dalla S.S. Gravina Katane Sivoriana di Gravina di Catania. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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