F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 16 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CANICATTI’ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANICATTI’/SANCATALDESE DEL 25.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 177 del 29.3.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 16 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. CANICATTI' AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANICATTI'/SANCATALDESE DEL 25.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 177 del 29.3.1996). Con atto 29.2.1996 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Pisani Massimo, già allenatore dell'A.S. Ferratella ed attualmente allenatore dell'Associazione Cerbara, e I'A.S. Ferratella, per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 1 comma 1. C.G.S. perché, al termine della gara di Coppa Italia di Calcio a Cinque Ferratella/Livorno 94 del 4.4.1995, estraeva dalla cintola dei pantalonI una pistola che puntava contro Adorni Giovanni, calciatore dello S.C. Livorno 94, minacciando di sparargli, e la seconda della violazione di cui all'art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nel comportamento ascritto al proprio allenatore. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 186 del 12 aprile 1996, dichiarava la responsabilità dei deferiti per i fatti contestati ed infliggeva al Pisani la sanzione della squalifIca per anni tre ed alla società I'ammenda di lire 5.000.000. Avverso tale decisione hanno proposto distInti appelli Pisani Massimo e la A.S. Ferratella; adduce I'allenatore dI aver dovuto agire in stato di legittima difesa, a seguito dell'aggressione del calciatore avversario Adorni, mentre la società nega ogni sua responsabilità al riguardo. I gravami - riuniti da questa C.A.F. per evidente connessione oggettiva e soggettiva devono essere respinti per la loro infondatezza. Ed invero, il comportamento tenuto dal Pisani - e dallo stesso ammesso - non può essere discriminato per I'invocata situazione di legIttima difesa, che non è stata provata, e che, quand'anche sussistente, mai potrebbe legittimare la inaudita gravità del porto d'arma su di un campo di calcio e del suo uso per finalità di personale salvaguardia. Né può in qualche modo dubitarsi della responsabilità della società di appartenenza dell'allenatore, prevista a titolo oggettivo. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Sig. Pisani Massimo e dall'A.S. Ferratella di Roma, li respinge ed ordina I'incameramento delle relative tasse.
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