F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. SASSI ELVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 26.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comunicato Ufficiale n. 211 del 4.4.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. SASSI ELVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 26.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comunicato Ufficiale n. 211 del 4.4.1997) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 211 del 4 aprile 1997, dichiarava inammissibile il reclamo inoltrato dal Sig. Elvio Sassi, dirigente.della A.C. Brugherio, avverso la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 67 del 26 febbraio 1997, con la quale era stato inibito fino al 26 febbraio 2000 per avere offeso e colpito con un calcio l'arbitro della gara del Campionato Nazionale Dilettanti Brugherio/Serravia, disputata il 23 febbraio 1997. II Sig. Sassi ha ora proposto a questa Commissione d'Appello Federale istanza di revocazione per il riesame della suddetta decisione, assumendo di non aver potuto proporre appello in tempo utile a causa di una sua malattia. L'attuale ricorso per revocazione è inammissibile. La procedura della revocazione è accessibile solo quando sia accertato, con giudizio pregiudiziale, che il caso è riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell'art. 28 C.G.S.. Ed invero, nessuna di tale ipotesi è ravvisabile nel caso in esame, nel quale sembra si sia inteso prospettare la giustificazione della malattia quale causa di forza maggiore. Infatti, perché si possa procedere all'esame del ricorso per revocazione in tale ipotesi, non si può addurre l'impossibilità di 'proporre nei termini il reclamo in via ordinaria per un fatto impeditivo personale del titolare del diritto di impugnazione. E', invece, opponibile solo l'impedimento ad esibire nel precedente giudizio, per una causa di forza maggiore, documenti influenti ai fini della controversia. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal Sig. Sassi Elvio ed ordina I'incameramento della tassa versata.
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