F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. FOLGORE CASTELVETRANO AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN ORDINE ALLA GARA FOLGORE CASTELVETRANO/NISSA DEL 14.4.1996, DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 250 DEL 14.5.1997 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (G.S. FOLGORE CASTELVETRANO: PENALIZ- ZAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 1997/98; BUA ANTONIO: INIBIZIONE PER ANNI 3; CALCIATORE NICOLICCHIA ANTONIO: SQUALIFICA PER ANNI 3)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. FOLGORE CASTELVETRANO AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN ORDINE ALLA GARA FOLGORE CASTELVETRANO/NISSA DEL 14.4.1996, DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 250 DEL 14.5.1997 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (G.S. FOLGORE CASTELVETRANO: PENALIZ- ZAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 1997/98; BUA ANTONIO: INIBIZIONE PER ANNI 3; CALCIATORE NICOLICCHIA ANTONIO: SQUALIFICA PER ANNI 3) A seguito di accertamenti disposti dall'Ufficio Indagini - dai quali emergeva che. nell'imminenza della gara Folgore Castelvetrano/Nissa del 13.4.1996, valida per il Campionato Nazionale Dilettanti, il calciatore Antonino Nicolicchia (tesserato per la soc. Folgore Castelvetrano) avesse reiteratamente contattato per telefono, su incarico del dirigente, e fratello del presidente, Antonio Bua, il collega Marco Scifo (tesserato per la soc. Nissa), prospettandogli utilità economiche in cambio di una prestazione che favorisse il G.S. Folgore Castelvetrano, il Procuratore Federale, con atto dell'1.4.1997, deferiva alla Commissione Disciplinare competente il Nicolicchia, il Bua e il G.S. Folgore Castelvetrano, perché rispondessero: i primi due di violazione dall'art. 2 comma 1 C.G.S.; la società, di violazione dell'art. 6 comma 2 C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento sopra descritto. La Commissione Disciplinare con delibera pubblicata nel C.U. n. 250 del 14 maggio 1997, rilevava che la tesi accusatoria aveva ricevuto conferma dalle dichiarazioni del tesserato Scifo, che non erano inficiate da talune marginali discrepanze o inesattezze; mentre nessuna efficacia poteva attribuirsi all'intervento di un dirigente della società Nissa, che aveva tentato di aggravare un episodio in effetti già verificatosi e di per sé disciplinarmente rilevante, sotto il profilo dell'illecito sportivo. Appariva indubbio che la condotta del Nicolicchia e del Bua avesse assunto i caratteri di tale violazione, essendo diretta ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara in questione. La società, a sua volta, rispondeva di tale comportamento per il titolo derivante dell'art. 6 C.G.S.. Pertanto infliggeva al Nicolicchia la squalifica per tre anni e al Bua l'inibizione per ugual durata; penalizzava la società Folgore Castelvetrano di tre punti sulla classifica del Campionato 1997/1998. Avverso tale delibera ricorrevano a questa C.A.F., a mezzo del loro difensore, la società e i due tesserati. Sostenevano gli appellanti che la decisione impugnata non avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni dello Scifo, ma avrebbe dovuto valutare l'atteggiamento del Presidente della società Nissa, il quale - per evidenti motivi di classifica aveva strumentalizzato il calciatore e l'innocente invito al medesimo rivolto dall'ex compagno di squadra Nicolicchia, per un incontro dal quale esulava ogni intento di illecito. Era poi singolare che il detto Presidente, pur informato subito dei fatti, non avesse sporto la doverosa e immediata denuncia agli Organi Federali; tanto che, complessivamente, appariva chiaro l'estremo espediente usato per ottenere la vittoria della gara in questione. In ogni caso le sanzioni inflitte erano eccessivamente gravose e avrebbero dovuto essere opportunamente mitigate. Deve preliminarmente rilevarsi che - contrariamente a quanto eccepito dal rappresentente della Procura Federale - l'appello è tempestivo, ma risulta infondato. Appare priva di consistenza la censura mossa alla delibera impugnata, sotto il profilo della esclusiva valutazione delle dichiarazioni dello Scifo; e chiaro, infatti, che originando dalle medesime la contestazione dell'illecito, né avanzando l'appellante alcun dubbio sulla di lui buona fede, la decisione non poteva che orientarsi alla loro stregua. Ora, costui ha chiaramente dichiarato sin dall'inizio che il contenuto della telefonata fattagli dal Nicolicchia era diretta. a proineftergli.Ún'utilità economica, nel.caso ché, . con il suo comportamèrito ín campo ne avesse favorito il successo. Deve escludersi ta qualunque intento calunniatorio da parte dello Scifo,attesi i rapporti di amicizia pacifi camente intercorrenti con I' ex compagno di squadra Nicolicchia. E, d'altra parte, è evidente che se il contenuto della prima telefonata fosse stato estraneo a tate argomento, riguardando invece l'opportunità dinri semplice incontro fra i due (ma proprio nel ritiro della squadra dello Scito, alla vigilia della gara), lo Scifo medesimo non avrebbe sentito la necessità di riferirlo al proprio presidente - ciò a cui si indusse, invece proprio perché aveva ben capito il carattere reale della proposta fattagli. Ed è significativo che la medesima provenisse da persona che; proprio per i precorsi rapporti amichevoli ben sapeva (secondo lo stesso denunciante) delle sue precarie condizioni economiche, visto che la società da otto mesi non gli corrispondeva quanto pattuito. Ciò che si ricollega in maniera chiara proprio alle frasi usate dal Nicolicchia ("se ti servono soldi per la partita di domani, non ci sono problemi..."). Appare dunque evidente che il Nicolidchia, sostenuto dal dirigente Bua, che lo affiancava abbia posto in essere una condotta tesa ad alterare lo svolgimento e il risultato delta gara in questione. Ne può dirsi che la condotta tenuta dal dirigente Privitera, per conto della società di appartenenza dello Scifo, abbia in qualche modo il significato di sovrapporsi alla denuncia, indebitamente montando un caso di illecito altrimenti insussistente; può darsi che li comportamento dei Privitera abbia, a sua volta, risvolti disciplinarmente rilevanti e di questo si occupa la Procura Federale. Ma resta la nettezza del racconto dello Scifo che certamente non può porsi in dubbio, per le esitazioni e gli impacci che, ex adverso, si sostiene abbia denotato dinanzi alla Commissione Disciplinare. Sta di fatto, che anche in quella sede egli ha confermato le iniziali dichiarazioni, sulla cui rilevanza non è dato avanzare perplessità. Quanto al trattamento sanzionatorio, sono state contenute nel minimo la squalifica del calciatore e l'inibizione del dirigente, né è dato vedere in base a quali (non codifica te né specificate) attenuanti minimo edittale potrebbe essere ulteriormente ridotto. Pare, altresì, congrua ed adeguatamente afflittiva la penalizzazione a carico della società. L'appello deve dunque essere respinto, con incameramento della relativa tassa Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come m epigrafe proposto dai G.S. Folgore Castelvetrano di Castelvetrano (Trapani) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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