F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 16/C – RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA N.A.C. ROTONDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.1998 INFLITTA AL CALCIATORE CINCIONE PIERLUCA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 116 del 6.12.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 16/C - RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA N.A.C. ROTONDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 30.5.1998 INFLITTA AL CALCIATORE CINCIONE PIERLUCA (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 116 del 6.12.1996)
La società N.A.C. Rotonda ha proposto appello avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 16/C pubblicato
in data 6 dicembre 1996, che ha confermato la sanzione della squalifica del calciatore Cincione
Pierluca a tutto il 30.5.1998, inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega medesima in relazione
alla gara G. Cardito/N.A.C. Rotonda del 17.11.1996. deducendo I' eccessività della sanzione, posto
che il calciatore si era limitato a proferire parole ingiuriose all'indirizzo del Guardalinee senza
aggredirlo ed il fatto che in ciò sia stato impedito per essere stato trattenuto da altra persona non
comporterebbe a dire dell'appellante "la certezza dell'intenzione di aggredire".
I fatti sono pacifici e non contestati dalla società istante.
La C.A.F., secondo le richieste e sollecitazioni del reclamante, deve solo stabilire se gli
atteggiamenti assunti dal calciatore nei confronti del Guardalinee, sig. Lauritano Martino, che
all'uopo ha redatto il relativo rapporto, abbiano i connotati del gesto di violenza e quindi come tali
punibili con la sanzione nella misura decisa dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione
Disciplinare.
Osserva questo Collegio che la tesi difensiva della società non può trovare accoglimento in quanto
non confortata dalle risultanze degli atti ufficiali.
II Guardalinee è stato tassativo e preciso nel suo rapporto.
Ha infatti testualmente ascritto al calciatore il fatto di esserglisi "in preda ad uno stato furioso"
avventato contro "colpendomi con il petto all'altezza del mio petto facendomi in tal modo
indietreggiare di circa due metri". Ha aggiunto che lo stesso calciatore, dopo la notifica del
provvedimento di espulsione da parte dell'arbitro" mi si avventava di nuovo contro colpendomi con
la fronte all'altezza dello zigomo sinistro procurandomi un leggero sbandamento (e null'altro) e
facendomi di nuovo arretrare di circa un mezzo metro" e, infine, che al rientro negli spogliatoi, il
Cincione reiterava le frasi ingiuriose nei suoi confronti.
Sostiene I' appellante che questi comportamenti non configurano atti di violenza, ma solo un
tentativo di violenza, non parlato ad ulteriori conseguenze da un atto di autodeterminazione.
Non si può accedere a tale interpretazione, essendo evidente che I' individuazione e la valutazione
di una condotta violenta non è legata esclusivamente alla valutazione delle conseguenze dell'atto
stesso, ma a tutto il contesto ed alle modalità in cui si è esplicata.
In proposito non guasta ricordare che il Cincione si è reso protagonista anche di espressioni
minacciose ed offensive nei confronti dell'arbitro nonché di un tentativo di aggressione nei
confronti dello stesso, che non può non incidere nella valutazione della sanzione che, alla luce delle
suesposte considerazioni, deve ritenersi congrua.
Per.questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come in epigrafe proposto dalla N.A.C. Rotonda di
Rotonda (Potenza) e dispone I' incameramento della relativa tassa.
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