F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 23 Aprile 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. FERENTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERNAPOLI GABBIANO 1964/FERENTINO DEL 2.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comunicato Ufficiale n. 193 dell’8.3.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 23 Aprile 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. FERENTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
INTERNAPOLI GABBIANO 1964/FERENTINO DEL 2.2.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comunicato Ufficiale n. 193 dell'8.3.1997)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti infliggeva all'Internapoli Gabbiano 1964 la
punizione sportiva della perdita della gara disputata il 2.2.1997 con I'A.S. Ferentino, avendo
rilevato dagli atti ufficiali che la società Internapoli Gabbiano 1964 al 36' del secondo tempo aveva
sostituito il calciatore n. 9 Montaperto Salvatore, nato il 13 marzo 1977, con quello n. 13 Aruta
Giuseppe, nato il 27 dicembre 1976, così disattendendo I'obbligo regolamentare della presenza in
campo per I'intera durata delI 'incontro di almeno due calciatori nati dall'1 gennaio 1977 in avanti.
L'Internapoli Gabbiano 1964 avanzava reclamo alla Commissione Disciplinare presso detta Lega
assumendo che al calciatore Montaperto era subentrato il n. 14, Cacace Giovanni, nato il 29 aprile
1977, e non già I'Aruta, come poteva evincersi dall'esame del filmato dell'incontro, che veniva
esibito.
L'adita Commissione procedeva dapprima all'audizione della terna arbitrale, che confermava i
referti, e quindi alla ricognizione da parte degli ufficiali di gara dei calciatori Aruta e Cacace;
all'esito di tali attività istruttorie deliberava di accogliere il reclamo proposto dalla societ8
Internapoli Gabbiano 1964 ripristinando il risultato di 1-1 acquisito sul campo.
Contro tale decisione -ha proposto appello I'A.S,. Ferentino, sviluppando motivi di rito e di merito.
Con il primo si deduce la inammissibilità e/o la improcedibilità del reclamo proposto dalla società,
internapoli Gabbiano 1964 avverso la decisione del Giudice Sportivo,in quanto sarebbe stato
supportato da materiale probatorio non previsto da alcuna norma statutaria e/o regolamentare, con il
secondo motivo si deducono gli stessi vizi per asserito difetto di motivazione del reclamo.
Si tratta di doglianze infondate. Il reclamo della società Internapoll Gabbiano enunciava con
assoluta chiarezza I'oggetto del gravame:si sosteneva che al calciatore Montaperto era subentrato il
Cacace.(n.14) e non già l'Aruta (13) e si chiedeva di darne la prova mediante visione del filmato
della partita, sollecitando al riguardo una sorta di interpretazione estensiva della norma recente
introdotta (art.. 25 n. 1.; ultima parte, C.G.S.) in materia di scambio di persona.
II reclamo era stato pertanto validamente introitato, con motivazione idonea ad investire i poteri
riservati alla Commissione Disciplinare anche in ordine al materiale probatorio da utilizzare.
Nel merito I'appellante ,critica la decisione assunta dall'Organo di seconda istanza, sia per il metodo
adottato Che per il,risultato raggiunto.
Anche questi rilievi non possono essere condivisi.
Premesso che "agli organi di giustizia sono demandati i più ampi poteri di indagine e di
accertamento" (art. 24 n. 3 C.G.S) osserva il collegio che la scrupolosa ricerca , della verità ha
indotto la Commissione Disciplinare; una volta accantonata la richiesta di utilizzare la ripresa
televisiva , ad effettuare un esperimento di Indiscutibile valenza probatoria quale la ricognizione
,personale dei calciatori Cacace e Aruta da parte dell'intera terna arbitrale. In quella sede gli ufficiali
dl gara, dopo aver effettuato un attento esame delle fisionomie di entrambi gli atleti, giunsero
concordemente alla conclusione che fu il Cacace a scendere in campo,mentre II calciatore Aruta
rimase in panchina; il verbale di ricognizione è poi arrlcchito, come ha sottolineato la decisione
impugnata, di particolari ricordi riferiti all'uno e all' altro dei tesserati in discorso, tali da rendere
Indlscutibile I' effettuato, riconoscimento.Si è dunque raggiunta la prova che all'alto dell'uscita dal
terreno del calciatore Montaperto gli subentrò il n. 14 Cacace, e con già il n. 13 Aruta (anche se
quest'ultimo era stato per errore II numero esposto coll apposito cartello all'atto del cambio che
provocò poi la conseguente segnalazione nel referto dl gara).
Alla reiezione dell'appello deve conseguire l'incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l`appello come sopra proposto,dall'A,S. Ferentino di Ferentino
(Frosinone) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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