F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 20 Novembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.S. TREVIGLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGOSESIA/TREVIGLIESE DEL 14.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 52 del 24.10.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 20 Novembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.S. TREVIGLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGOSESIA/TREVIGLIESE DEL 14.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 52 del 24.10.1997) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 22 dell'1.10.1997, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti respingeva il reclamo proposto dal C.S. Trevigliese, avverso la regolarità della gara Borgosesia Calcio/Trevigliese del 14.9.1997, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, elevando che la circostanza dedotta dalla società reclamante - la quale si doleva di non aver potuto utilizzare in tale gara un proprio calciatore, a seguito dell'errata segnalazione di nullità del di lui tesseramento, da parte del competente Ufficio di Lega, che poi revocava la predetta comunicazione - non influiva sulla regolarità della gara e, comunque, non rientrava tra le ipotesi tassativamente previste per l'applicazione dell'art.7 C.G.S. e, in particolare, per la ripetizione della gara, come richiesto dalla reclamante. Qest' ultima impugnava la citata delibera dinanzi alla competente Commissione Disciplinare, la quale, con decisione pubblicata nel C.U. n.52 del 24 ottobre 1997, ribadiva che il mancato impiegò di un calciatore, a causa dell'errato provvedimento dell'autorità sportiva, non cagionava la irregolarità della gara, come rivestiva quel carattere di eccezionalità che consentirebbe di disporne la ripetizione. Si appella ora a questa Commissione il C.S. Trevigliese, contestando che l'errore compiuto dall'Ufficio tesseramento potesse essere equiparato ad un caso fortuito, ma privo di eccezionalità; si trattava, sostanzialmente, di un errore tecnico che, al pari di quello arbitrale, se riconosciuto, inficiava la regolarità della gara. L'appello è infondato. Correttamente - nelle due prime istanze disciplinari - come in premessa, è stata esclusa l'applicabilità al caso in esame del disposto dall'art. 7 C.G.S.. Certamente, l'errata comunicazione dell'organismo federale, non può equipararsi (pur con tutte le limitazioni che lo caratterizzano) all'errore tecnico, come pretende l'appellante; è evidente, invero, che tale comunicazione integra, invece, una di quelle circostanze che non possono essere valutate con criteri esclusivamente tecnici, derivandone l'abilitazione dell'ente disciplinare a decidere in merito. E le decisioni conformemente già adottate appaiono corrette nella esclusione della valutabilità della mancata utilizzazione del calciatore in questione, come evento eccezionale, idoneo a cagionare la invalidità e la ripetizione della gara. Ciò anche per il carattere meramente congetturale che l'evento possa avere decisamente influito sull'esito della gara. Si tratta di un errore esterno all'ambito di controllabilità sia dell'appellante che della sua occasionale avversaria e quindi privo di effetti sul detto esito. L'appello deve dunque essere respinto, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal C.S. Trevigliese di Treviglio (Bergamo) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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