F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. COMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.3.1998 INFLITTA AL CALCIATORE ARMANETTI UGO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 82 del 5.12.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. COMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 15.3.1998 INFLITTA AL CALCIATORE ARMANETTI UGO (Delibera della
Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 82 del 5.12.1997)
L'A.C. Campobasso ha proposto appello a questa Commissione Federale avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale
n. 82 in data 5 dicembre 1997, che ha ridotto al 13 marzo 1998 la squalifica inflitta dal Giudice
Sportivo al calciatore Armanetti Ugo perché al termine della gara del Campionato Nazionale
Dilettanti Campobasso/Giugliano, disputata il 9.11.1997, ha aggredito un calciatore avversario,
procurandogli una ferita alla fronte.
La reclamante ha esposto che l'Armanetti è estraneo all'episodio contestato, il quale va addebitato al
fratello Piero, custode del campo.
Tale versione, però, è in contrasto con la descrizione dell'episodio così come riportata negli atti
ufficiali, dai quali risulta che il calciatore è stato identificato senza alcuna incertezza da uno dei due
Commissari di campo.
La decisione impugnata non merita censura esattamente rilevando che gli atti ufficiali hanno valore
di fonte privilegiata e, d'altra parte, ritiene questa C.A.F. che la descrizione offerta dal citato
rapporto è convincente e non può essere disattesa dalle affermazioni contrarie della società
reclamante, non sopportate da prova alcuna, le quali devono ritenersi allo stato una mera tesi
difensiva inaccettabile.
Deve essere disattesa, inoltre, anche la richiesta subordinata di riduzione della sanzione, perché
tenuto conto delle conseguenze derivate dall'aggressione, la sanzione stessa, peraltro già ridotta
dalla Commissione Disciplinare, appare congrua e non suscettibile di ulteriore riduzione.
In seguito al rigetto del reclamo, la tassa va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto
dall'A.C. Campobasso di Campobasso ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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