F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. LADISPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LADISPOLIIINTERNAPOLI GABBIANO 1964 DEL 16.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 93 del 9.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. LADISPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LADISPOLIIINTERNAPOLI GABBIANO 1964 DEL 16.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 93 del 9.1.1998) Il 16 novembre 1997 si disputava a Ladispoli l'incontro Ladispoli/lnternapoli Gabbiano 1964, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, conclusosi con il punteggio di 1 - 0 a favore della squadra ospitata. L'U.S. Ladispoli proponeva reclamo deducendo l'irregolare svolgimento della gara per violazione dall'art. 21 comma 2 N.O.I.F., non essendo stato consegnato dall'arbitro, prima dell'inizio della partita, l'elenco dei calciatori della squadra avversaria. II Giudice Sportivo in accoglimento del reclamo disponeva la ripetizione dell'incontro, ma la decisione veniva annullata dalla Commissione Disciplinare, investita del ricorso proposto dalla società Internapoli Gabbiano 1964. Ha avanzato appello a questo Collegio l'U.S. Ladispoli, insistendo nella richiesta di applicazione dall'art. 7 comma 4 lett. c) C.G.S., con conseguente ripetizione della partita. II gravame è meritevole di accoglimento. L'att. 61 comma 2 N.O.I.F. (norma finalizzata ad assicurare il controllo sulla regolarità di partecipazione dei calciatori della squadra avversaria, nonché il diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico) stabilisce che ciascuna società ha diritto di ottenere dall'arbitro, prima dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria. Sta di fatto che, secondo l'assunto dell'appellante, l'elenco era stato richiesto all'arbitro dall'accompagnatore ufficiale dall'U.S. Ladispoli prima dell'inizio della gara e poi la domanda era stata reiterata all'assistente che operava lungo la linea ove sono collocate le panchine, sempre prima che la gara avesse inizio; quest'ultima circostanza ha trovato confèrma da parte del Direttore di gara. Tanto basta, a parere del Collegio, per integrare il requisito voluto dalla norma, in quanto la richiesta di copia dell'elenco dei calciatori è stata espressamente formulata prima che la gara avesse inizio e non ha trovato accoglimento. Consegue l'annullamento della delibera impugnata e il ripristino di quella adottata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'U.S. Ladispoli di Ladispoli (Roma), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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