F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione 11 del Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CALCIO CIRÒ KRIMISA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO CIRÒ KRIMISA/POLICORO DEL 21.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 67 del 15.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione 11 del Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CALCIO CIRÒ KRIMISA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO CIRÒ KRIMISA/POLICORO DEL 21.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 67 del 15.1.1999) II 22 novembre 1998 si disputava a Rossano Calabro (campo neutro) fa gara Calcio Cirò Krimisa/Policoro nell'ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, conclusasi con il punteggio di 2 - 1 a favore del Policoro. Proponeva reclamo I'A.S. Calcio Cirò Krimisa deducendo l'irregolarità della gara per essere stata portata a termine dopo l'accensione dell'impianto di illuminazione, non omologato e comunque insufficiente, nonché per aver l'arbitro consentito l'ingresso in campo del calciatore Ferraro Luigi in quanto sprovvisto di documenti d'identità. II gravame veniva rigettato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 42 del 16 dicembre 1998), la cui decisione trovava integrale conferma da parte della Commissione Disciplinare presso la Lega medesima (Coni. Uff. n. 67 del 15 gennaio 1999). Propone appello l'A.S. Calcio Cirò Krimisa limitando l'impugnazione alla sola circostanza relativa alla mancanza di visibilità nel finale di gara per insufficienza dell'impianto di illuminazione, tra l'altro privo di omologazione. Le motivazioni addotte dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare hanno chiarito con precisione i termini della questione e vanno pertanto confermate, anche perché l'appellante in questa sede non fa che ripetere argomenti che hanno già trovato efficace confutazione nelle delibere testé citate. In buona sostanza, dell'asserita difettosa visibilità non vi è alcuna traccia negli atti ufficiali, il che sta a significare che l'arbitro, al quale è demandata la valutazione sulla regolarità di svolgimento dell'incontro, non ha rilevato la sussistenza di condizioni che impedissero la prosecuzione della gara. Per completezza di esposizione va aggiunto che a tale constatazione non vale opporre, secondo quel che sostiene l'appellante in forza di documento prodotto, che il giorno 22 novembre 1998 il sole sarebbe tramontato alle ore 16,37 e cioè 11 minuti prima del termine della gara; infatti è circostanza di comune esperienza che il tramonto non comporta l'oscurità totale, in quanto la luminosità è assicurata per la durata del crepuscolo che si protrae per diversi minuti. AI rigetto dell'appello consegue l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Calcio Cirò Krimisa di Cirò Marina (Crotone) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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